Art. 4 
 
           Adesione degli enti promotori alla piattaforma 
 
  1. Gli enti promotori accedono alla piattaforma tramite Spid o CIE,
di  livello  di  sicurezza  almeno  significativo,  del   funzionario
incaricato   di   curare   le   attivita'   istruttorie   preliminari
all'adesione alla piattaforma. 
  2. Il funzionario incaricato compila la lettera di adesione, con la
quale vengono  anche  accettate  le  condizioni  del  servizio,  resa
disponibile sulla piattaforma. 
  3.  Il  gestore  della  piattaforma  invia  al  domicilio  digitale
dell'ente erogatore, risultante  dall'indice  dei  domicili  digitali
della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi,  la
lettera di adesione compilata ai sensi del comma 2. L'ente  erogatore
restituisce la lettera di adesione, sottoscritta con  firma  digitale
del dirigente competente, tramite il canale messo a disposizione  dal
gestore della piattaforma. 
  4. Gli enti promotori, perfezionato il  procedimento  di  adesione,
accedono  alla  piattaforma   con   livello   di   sicurezza   almeno
significativo ovvero con Spid o CIE dei funzionari autorizzati, i cui
estremi  identificativi  vanno  inseriti  nell'apposita   pagina   di
configurazione con le modalita' definite nelle specifiche tecniche di
cui all'art. 3, comma 4. 
  5.  Nell'ambito  dell'accordo  di  adesione,   il   gestore   della
piattaforma fornisce un preventivo dettagliato dei costi di  setup  e
dei costi di gestione dell'iniziativa sulla piattaforma sulla base di
parametri  quali  il  numero  degli  utenti  coinvolti,   il   budget
dell'iniziativa e il potenziale numero di transazioni interessate.