Art. 4 Adesione degli enti promotori alla piattaforma 1. Gli enti promotori accedono alla piattaforma tramite Spid o CIE, di livello di sicurezza almeno significativo, del funzionario incaricato di curare le attivita' istruttorie preliminari all'adesione alla piattaforma. 2. Il funzionario incaricato compila la lettera di adesione, con la quale vengono anche accettate le condizioni del servizio, resa disponibile sulla piattaforma. 3. Il gestore della piattaforma invia al domicilio digitale dell'ente erogatore, risultante dall'indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, la lettera di adesione compilata ai sensi del comma 2. L'ente erogatore restituisce la lettera di adesione, sottoscritta con firma digitale del dirigente competente, tramite il canale messo a disposizione dal gestore della piattaforma. 4. Gli enti promotori, perfezionato il procedimento di adesione, accedono alla piattaforma con livello di sicurezza almeno significativo ovvero con Spid o CIE dei funzionari autorizzati, i cui estremi identificativi vanno inseriti nell'apposita pagina di configurazione con le modalita' definite nelle specifiche tecniche di cui all'art. 3, comma 4. 5. Nell'ambito dell'accordo di adesione, il gestore della piattaforma fornisce un preventivo dettagliato dei costi di setup e dei costi di gestione dell'iniziativa sulla piattaforma sulla base di parametri quali il numero degli utenti coinvolti, il budget dell'iniziativa e il potenziale numero di transazioni interessate.