Art. 3 Criteri e modalita' per l'utilizzazione delle risorse 1. Il trasferimento delle risorse di cui all'art. 1, lettera a), spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma, viene disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', a seguito di specifica richiesta accompagnata da una delibera della Giunta regionale nella quale vengono stabiliti l'ammontare e le modalita' di erogazione dell'incentivo ai comuni che non abbiano adottato il P.E.B.A. alla data di adozione della stessa delibera, tenendo conto prioritariamente della classe di comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e di quelli beneficiari della misura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2021. 2. I comuni sprovvisti di personale qualificato ai fini dell'attivazione delle procedure per l'adozione del P.E.B.A., possono avvalersi dell'assistenza tecnica delle province e delle citta' metropolitane dell'ambito territoriale di appartenenza, e, in tal caso, la delibera di Giunta regionale puo' prevedere l'erogazione delle risorse a soggetti diversi dai comuni. 3. Il trasferimento delle risorse di cui all'art. 1, lettera b) viene disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', con le modalita' individuate nella convenzione di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera b).