Art. 3 
 
        Criteri e modalita' per l'utilizzazione delle risorse 
 
  1. Il trasferimento delle risorse di cui all'art.  1,  lettera  a),
spettanti a ciascuna regione e  provincia  autonoma,  viene  disposto
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Ufficio  per  le
politiche in favore delle  persone  con  disabilita',  a  seguito  di
specifica  richiesta  accompagnata  da  una  delibera  della   Giunta
regionale nella quale vengono stabiliti l'ammontare e le modalita' di
erogazione dell'incentivo ai  comuni  che  non  abbiano  adottato  il
P.E.B.A. alla data di adozione della stessa delibera,  tenendo  conto
prioritariamente della classe di comuni con una popolazione  compresa
tra 5.000 e 20.000 abitanti e di quelli beneficiari della  misura  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29  novembre
2021. 
  2.  I  comuni  sprovvisti  di   personale   qualificato   ai   fini
dell'attivazione delle procedure per l'adozione del P.E.B.A., possono
avvalersi dell'assistenza  tecnica  delle  province  e  delle  citta'
metropolitane dell'ambito territoriale di  appartenenza,  e,  in  tal
caso, la delibera di Giunta  regionale  puo'  prevedere  l'erogazione
delle risorse a soggetti diversi dai comuni. 
  3. Il trasferimento delle risorse di cui  all'art.  1,  lettera  b)
viene disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -  Ufficio
per le politiche in favore delle  persone  con  disabilita',  con  le
modalita' individuate nella convenzione di cui al precedente art.  1,
comma 2, lettera b).