Art. 8 
 
           Responsabilita' per ritardo nei tempi previsti 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, terzo periodo, del  Codice,
in caso di incremento, imputabile al soggetto incaricato,  dei  tempi
previsti per l'espletamento delle attivita',  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 9 del  presente  regolamento,  l'incentivo  da
corrispondere  e'  ridotto  di  una  penale  pari  all'1  per   cento
dell'importo spettante, per ogni settimana di ritardo o  frazione  di
settimana superiore a tre giorni. 
  2. L'incarico e' revocato e  non  e'  corrisposto  alcun  incentivo
qualora il ritardo di cui al comma 1  sia  tale  da  determinare  una
decurtazione superiore al 20  per  cento  dell'importo  spettante  al
dipendente. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   113   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici), si rinvia alle note alle premesse.