Art. 3 
 
Termini di utilizzo dei  crediti  d'imposta  sottoposti  a  sequestro
                               penale 
 
  1. L'utilizzo dei crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e  122
del decreto-legge n. 34  del  2020,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 77 del 2020,  nel  caso  in  cui  tali  crediti  siano
oggetto  di  sequestro  disposto  dall'Autorita'   giudiziaria   puo'
avvenire,  una  volta  cessati  gli  effetti  del  provvedimento   di
sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e  122,
comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, aumentati  di  un
periodo pari alla durata del sequestro medesimo,  fermo  restando  il
rispetto  del  limite  annuale  di  utilizzo  dei  predetti   crediti
d'imposta previsto dalle richiamate  disposizioni.  Per  la  medesima
durata, restano fermi gli ordinari poteri di  controllo  esercitabili
dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno
esercitato le opzioni di cui agli articoli 121  e  122  del  medesimo
decreto-legge n. 34 del 2020. 
  2. L'Agenzia delle Entrate effettua il  monitoraggio  sull'utilizzo
del credito d'imposta nei casi  di  cui  al  precedente  comma  1,  e
comunica i relativi dati al Ministero dell'economia e  delle  finanze
ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.