Art. 2 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
interessate alla  relativa  attuazione  vi  provvedono  con  le  sole
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge di Stato. 
    Data a Roma, addi' 9 marzo 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                        Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia