Art. 18 
 
                     Procedure di conciliazione 
 
  1. E' istituita presso il Ministero  della  difesa  la  commissione
centrale di conciliazione per la risoluzione  in  via  bonaria  delle
controversie  indicate  all'articolo  17,  comma  4,  aventi  rilievo
nazionale. Per la conciliazione delle medesime controversie  riferite
al personale del Corpo della guardia di finanza e' istituita  analoga
commissione  centrale  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
  2. Sono altresi' istituite, presso unita' organizzative di  livello
non inferiore a quello regionale o paritetico delle  Forze  armate  e
delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento  militare,  almeno   cinque
commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione  in  via
bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4,  aventi
rilievo locale. 
  3. Le commissioni di cui ai commi  1  e  2,  le  cui  modalita'  di
costituzione e funzionamento sono definite con  regolamento  adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, con decreto del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: 
    a) sono presiedute, con funzione di garanzia,  da  un  presidente
nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le  commissioni
riferite al  personale  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  dal
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentite  le  Commissioni
parlamentari competenti per materia, scelto tra gli  iscritti  in  un
elenco  appositamente  istituito  presso   i   citati   Ministeri   e
comprendente magistrati, avvocati iscritti  all'albo  speciale  degli
avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni  superiori
e professori universitari in materie giuridiche; 
    b) sono composte da appartenenti alla Forza armata o  alla  Forza
di polizia a  ordinamento  militare  di  riferimento  e  da  militari
designati,  nell'ambito  dei  propri  iscritti,  dalle   associazioni
riconosciute   rappresentative   a   livello   nazionale   ai   sensi
dell'articolo 13 della presente legge. I militari  appartenenti  alle
commissioni di conciliazione svolgono tale attivita' per  servizio  e
sono individuati, con incarico non esclusivo,  fra  coloro  che  sono
impiegati nell'ambito della regione  amministrativa  nella  quale  ha
sede la commissione di cui sono componenti. 
  4.  Per  promuovere  il  tentativo  di  conciliazione,   la   parte
ricorrente e'  tenuta  a  versare,  con  le  modalita'  definite  dal
regolamento di cui al comma 3, un contributo pari a euro 155  per  le
procedure dinnanzi alle commissioni centrali di cui al comma 1 e pari
a euro 105 per le procedure dinnanzi alle commissioni periferiche  di
cui al comma 2. 
  5. Le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione  e  al
funzionamento delle commissioni di cui ai commi  1  e  2  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Ai rispettivi  componenti  non  spettano  compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti  comunque
denominati. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
          n. 400 del 1988, si veda nelle note all'articolo 16.