Art. 2 
 
Principi  generali  in  materia  di  associazioni   professionali   a
                  carattere sindacale tra militari 
 
  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
operano nel  rispetto  dei  principi  di  democrazia,  trasparenza  e
partecipazione e nel  rispetto  dei  principi  di  coesione  interna,
neutralita', efficienza e prontezza operativa delle  Forze  armate  e
delle Forze di polizia a ordinamento militare. 
  2.  Gli  statuti  delle  associazioni  professionali  a   carattere
sindacale tra militari sono improntati ai seguenti principi: 
    a) democraticita' dell'organizzazione  sindacale  ed  elettivita'
delle   relative   cariche,   orientate   al   rafforzamento    della
partecipazione femminile; 
    b) neutralita' ed estraneita' alle competizioni  politiche  e  ai
partiti e movimenti politici; 
    c)  assenza  di  finalita'  contrarie  ai  doveri  derivanti  dal
giuramento prestato dai militari; 
    d) trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di
lucro; 
    e) rispetto degli altri requisiti previsti dalla presente legge. 
  3. L'attivita' sindacale  e'  volta  alla  tutela  degli  interessi
collettivi degli appartenenti alle  Forze  armate  e  alle  Forze  di
polizia a ordinamento militare. Tale attivita' non  puo'  interferire
con lo svolgimento dei compiti  operativi  o  con  la  direzione  dei
servizi.