Art. 5 
 
Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra
                              militari 
 
  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei  propri
rappresentati nelle materie di cui al comma 2,  garantendo  che  essi
assolvano ai compiti propri delle Forze  armate  e  del  Corpo  della
guardia  di  finanza  e  che   l'adesione   alle   associazioni   non
interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali. 
  2. Sono di competenza delle associazioni professionali a  carattere
sindacale tra militari le materie afferenti: 
    a) ai contenuti del rapporto di impiego del  personale  militare,
indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio  1995,
n. 195, nonche' all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo  29
maggio 2017,  n.  95,  come  modificato  dal  comma  5  del  presente
articolo; 
    b) all'assistenza fiscale e alla  consulenza  relativamente  alle
prestazioni  previdenziali  e  assistenziali  a  favore  dei   propri
iscritti; 
    c)  all'inserimento  nell'attivita'  lavorativa  di  coloro   che
cessano dal servizio militare; 
    d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le  infermita'
contratte in servizio e per causa di servizio; 
    e) alle pari opportunita'; 
    f) alle prerogative sindacali di cui all'articolo 3  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute
e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro; 
    g)  agli  spazi  e  alle  attivita'   culturali,   assistenziali,
ricreative e di promozione del benessere personale dei  rappresentati
e dei loro familiari. 
  3.  E'  comunque  esclusa  dalla  competenza   delle   associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari  la  trattazione  di
materie afferenti all'ordinamento militare,  all'addestramento,  alle
operazioni,   al    settore    logistico-operativo,    al    rapporto
gerarchico-funzionale nonche' all'impiego del personale in servizio. 
  4. In relazione alle materie di cui al  comma  2,  le  associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari possono: 
    a) presentare ai Ministeri  competenti  osservazioni  e  proposte
sull'applicazione delle  leggi  e  dei  regolamenti  e  segnalare  le
iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune; 
    b) essere ascoltate dalle  Commissioni  parlamentari  del  Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo  le  norme  dei
rispettivi regolamenti; 
    c) chiedere di essere ricevute dai Ministri  competenti  e  dagli
organi di vertice delle Forze armate  e  delle  Forze  di  polizia  a
ordinamento militare. 
  5. Al comma 2 dell'articolo 46 del decreto  legislativo  29  maggio
2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole: «di cui al  comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «civile e militare»; 
    b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o
le licenze»; 
    c) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o
l'aspettativa per infermita' e per motivi privati». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
          12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2 della  L.  6
          marzo  1992,  n.  216,  in   materia   di   procedure   per
          disciplinare  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
          personale delle Forze di  polizia  e  delle  Forze  armate)
          pubblicato  nel   Supplemento   Ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122, e' il seguente: 
              «Art. 4 (Forze di polizia ad ordinamento  militare).  -
          1. Per il personale appartenente alle Forze di  polizia  ad
          ordinamento militare, le materie oggetto  di  concertazione
          di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), riguardano: 
                a)   il   trattamento   economico   fondamentale    e
          accessorio; 
                b)  il  trattamento  di  fine  rapporto  e  le  forme
          pensionistiche complementari, ai  sensi  dell'articolo  26,
          comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
                c)  la   durata   massima   dell'orario   di   lavoro
          settimanale; 
                d) le licenze; 
                e) l'aspettativa per motivi privati e per infermita'; 
                f) i permessi brevi per esigenze personali; 
                g)  il  trattamento   economico   di   missione,   di
          trasferimento e di lavoro straordinario; 
                h)  i  criteri   di   massima   per   l'aggiornamento
          professionale ai fini dei servizi di polizia; 
                i) i criteri per l'istituzione di organi di  verifica
          della qualita' e salubrita' dei servizi di  mensa  e  degli
          spacci, per  lo  sviluppo  delle  attivita'  di  protezione
          sociale  e  di  benessere  del  personale,   ivi   compresi
          l'elevazione  e  l'aggiornamento  culturale  del  medesimo,
          nonche' per  la  gestione  degli  enti  di  assistenza  del
          personale; 
                l) l'istituzione dei fondi integrativi  del  Servizio
          sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9  del  decreto
          legislativo 19 giugno 1999, n. 229. 
              2. Per le materie oggetto  di  informazione  e  per  le
          forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui
          al codice dell'ordinamento militare. 
              3. Fermo restando quanto  richiamato  al  comma  2,  le
          procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma  1,
          lettera  B),  individuano  e  disciplinano   le   modalita'
          attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER,
          l'informazione e le forme di partecipazione in ordine  alle
          materie oggetto di concertazione.». 
              «Art.  5  (Forze  armate).  -  1.  Per   il   personale
          appartenente alle  Forze  armate,  le  materie  oggetto  di
          concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, riguardano: 
                a)   il   trattamento   economico   fondamentale    e
          accessorio; 
                b)  il  trattamento  di  fine  rapporto  e  le  forme
          pensionistiche complementari, ai  sensi  dell'articolo  26,
          comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
                c)  la   durata   massima   dell'orario   di   lavoro
          settimanale; 
                d) le licenze; 
                e) l'aspettativa per motivi privati e per infermita'; 
                f) i permessi brevi per esigenze personali; 
                g)  il  trattamento   economico   di   missione,   di
          trasferimento e di lavoro straordinario; 
                h) i criteri per l'istituzione di organi di  verifica
          della qualita' e salubrita' dei servizi di  mensa  e  degli
          spacci, per  lo  sviluppo  delle  attivita'  di  protezione
          sociale  e  di  benessere  del  personale,   ivi   compresi
          l'elevazione  e  l'aggiornamento  culturale  del  medesimo,
          nonche' per  la  gestione  degli  enti  di  assistenza  del
          personale; 
                i) l'istituzione dei fondi integrativi  del  Servizio
          sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9  del  decreto
          legislativo 19 giugno 1999, n. 229. 
              2. Per le materie oggetto  di  informazione  e  per  le
          forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui
          al codice dell'ordinamento militare. 
              3. Fermo restando quanto  richiamato  al  comma  2,  le
          procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma  2,
          individuano e disciplinano le modalita' attraverso le quali
          si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le
          forme di partecipazione in ordine alle materie  oggetto  di
          concertazione.». 
              - Per il testo del comma 2 dell'articolo 46 del decreto
          legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in  materia
          di revisione dei ruoli delle Forze  di  polizia,  ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato  nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22  giugno  2017,  n.
          143, come modificato dalla presente legge, si rimanda nelle
          note all'articolo 11.