Art. 9 
 
Svolgimento dell'attivita' di carattere sindacale e delega al Governo
  per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del
  personale impiegato in luogo di operazioni 
 
  1. I rappresentanti delle associazioni  professionali  a  carattere
sindacale tra  militari  svolgono  l'attivita'  sindacale  fuori  dal
servizio. 
  2.  Alle  associazioni  professionali  a  carattere  sindacale  tra
militari riconosciute rappresentative a livello  nazionale  ai  sensi
dell'articolo   13   puo'   essere   concesso   senza    oneri    per
l'amministrazione nella sede centrale  e  in  quelle  periferiche  di
livello  areale  e  comunque  non  inferiore  al  livello  regionale,
compatibilmente  con  le  disponibilita'  e  secondo   le   modalita'
determinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo  16,
comma 3, informate le associazioni, l'uso  di  un  locale  comune  da
adibire a ufficio delle associazioni stesse. 
  3.  Ai  fini  dello  svolgimento  dell'attivita'  sindacale,   alle
associazioni  professionali  a  carattere  sindacale   tra   militari
rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi
e  permessi  sindacali  retribuiti  nonche'  permessi  e  aspettative
sindacali  non  retribuiti  assegnati   sulla   base   dell'effettiva
rappresentativita' del personale, calcolata  ai  sensi  dell'articolo
13, e con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 4. 
  4. Con la contrattazione di cui all'articolo 11, nell'ambito  delle
risorse ad essa destinate, sono stabiliti: 
    a)  il  contingente  massimo  dei  distacchi  autorizzabili   per
ciascuna Forza armata e  Forza  di  polizia  a  ordinamento  militare
nonche' il  numero  massimo  annuo  dei  permessi  retribuiti  per  i
rappresentanti delle associazioni rappresentative; 
    b) la misura dei  permessi  e  delle  aspettative  sindacali  non
retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali. 
  5. La ripartizione del contingente dei distacchi  sindacali  e  dei
permessi retribuiti tra le  associazioni  professionali  a  carattere
sindacale tra militari e' effettuata con decreto del Ministro per  la
pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4. 
  6.  Le  richieste  di  distacco  o  di  aspettativa  sindacale  non
retribuita  sono  presentate  dalle  associazioni   professionali   a
carattere sindacale tra militari rappresentative alla Forza armata  o
alla Forza di  polizia  a  ordinamento  militare  cui  appartiene  il
personale interessato, la  quale,  accertati  i  requisiti  oggettivi
previsti dalla presente legge, provvede, entro il termine massimo  di
trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia
di finanza,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  i
conseguenti provvedimenti di stato. 
  7. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
possono procedere alla revoca dei distacchi e  delle  aspettative  in
ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia
a ordinamento militare di  riferimento  nonche'  al  Ministero  della
difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento
della  funzione  pubblica  per  i   provvedimenti   conseguenti.   Le
variazioni relative ai distacchi e  alle  aspettative  devono  essere
comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno. 
  8. Sono vietati l'utilizzo  della  ripartizione  dei  distacchi  in
forma compensativa nonche' il loro utilizzo in forma frazionata. 
  9. I distacchi  e  le  aspettative  sindacali  non  retribuite  non
possono durare piu' di tre anni. Nessun militare puo' essere posto in
distacco o in aspettativa sindacale non  retribuita  piu'  di  cinque
volte. Tra ciascun distacco o aspettativa  sindacale  non  retribuita
deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo. 
  10.  I  dirigenti  delle  associazioni  professionali  a  carattere
sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13, che
intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente  articolo,
devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato
nell'autorita' deputata alla concessione della licenza, almeno cinque
giorni prima o, in casi eccezionali, almeno  48  ore  prima,  tramite
l'associazione di appartenenza avente titolo. Il comandante autorizza
il  permesso  sindacale  salvo   che   non   ostino   prioritarie   e
improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che  venga  garantita
la regolare funzionalita' del servizio. 
  11. E'  vietata  ogni  forma  di  cumulo  dei  permessi  sindacali,
giornalieri od orari. 
  12. L'effettiva utilizzazione dei  permessi  sindacali  di  cui  al
presente  articolo  deve  essere   certificata   entro   tre   giorni
all'autorita'  individuata  ai  sensi   del   comma   10   da   parte
dell'associazione professionale a carattere  sindacale  tra  militari
che ha chiesto e utilizzato il permesso. 
  13.  I  permessi  sindacali  di  cui  al  presente  articolo   sono
equiparati  al  servizio.  Tenuto  conto  della  specificita'   delle
funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze
armate e delle Forze di polizia a ordinamento  militare,  i  permessi
sono autorizzati  in  misura  corrispondente  al  turno  di  servizio
giornaliero  e  non  possono  superare   mensilmente,   per   ciascun
rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio. 
  14. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo
e' corrisposto il trattamento economico corrispondente  a  quello  di
servizio, con esclusione delle  indennita'  e  dei  compensi  per  il
lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo  svolgimento
delle prestazioni. 
  15. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio  dell'attivita'
di carattere sindacale da parte del personale impiegato in  attivita'
operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche  fuori  del
territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo  di  unita'
navali  ovvero  distaccato  individualmente,  secondo   il   seguente
principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio  e  la  tutela
dei  diritti  sindacali  del  personale  militare  salvaguardando  le
preminenti esigenze di funzionalita', sicurezza e prontezza operativa
correlate alle specifiche operazioni militari. 
  16. Il decreto legislativo di  cui  al  comma  15  e'  adottato  su
proposta del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, sentite le associazioni  professionali  a  carattere
sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale  ai  sensi
dell'articolo 13 e previa acquisizione del parere  del  Consiglio  di
Stato, da  rendere  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso  il  quale
il  Governo  puo'  comunque  procedere.   Lo   schema   del   decreto
legislativo,  corredato  di  relazione  tecnica,  e'  successivamente
trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili  finanziari,  che
si  pronunciano  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data   di
trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'  essere
comunque adottato. Se il termine previsto  per  il  parere  cade  nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma
15 o successivamente, la scadenza di  quest'ultimo  e'  prorogata  di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso  tale  termine,  il  decreto  legislativo  puo'
comunque essere adottato. 
  17. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui  al  comma  15,  il  Governo  puo'  adottare,  nel
rispetto del principio e criterio direttivo e della procedura di  cui
ai commi 15 e 16, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive. 
  18. Dall'attuazione della delega di cui  al  comma  15  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.