Art. 11 
 
              Materiali di ridotto impatto ambientale. 
                      Riconoscimento ambientale 
 
  1. Agli  imprenditori  ittici  che,  nell'esercizio  delle  proprie
attivita',  utilizzano  materiali  di  ridotto  impatto   ambientale,
partecipano  a  campagne  di  pulizia  o   conferiscono   i   rifiuti
accidentalmente pescati e' attribuito  un  riconoscimento  ambientale
attestante   l'impegno   per   il   rispetto   dell'ambiente   e   la
sostenibilita' dell'attivita' di pesca da essi svolta. 
  2. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  il  Ministro  della  transizione
ecologica, di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, disciplina le procedure, le  modalita'  e  le
condizioni per l'attribuzione del riconoscimento di cui  al  comma  1
del presente articolo, anche ai fini dei programmi  di  etichettatura
ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera  d),  del  decreto
legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. 
  3. E' altresi' prevista per i comuni la possibilita' di  realizzare
un sistema  incentivante  per  il  rispetto  dell'ambiente  volto  ad
attribuire un  riconoscimento  ai  possessori  di  imbarcazione,  non
esercenti attivita' professionale, che recuperano  e  conferiscono  a
terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente
raccolti. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il testo dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, si rimanda nelle note all'art. 4. 
              - Si riporta il testo dell'art. 18,  comma  2,  lettera
          d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.  4,  recante
          «Misure per il riassetto  della  normativa  in  materia  di
          pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28  della  legge  4
          giugno 2010, n. 96»: 
                «Art. 18 (Cancellazione di punti). - (omissis). 
                2. Se  il  numero  totale  di  punti  assegnati  alla
          licenza di pesca e' superiore a due vengono cancellati  due
          punti qualora: 
                  a)  il  peschereccio  utilizzato   per   commettere
          l'infrazione per cui sono stati assegnati i punti  utilizzi
          in seguito il sistema di controllo dei pescherecci  "vessel
          monitoring system" - VMS o  proceda  alla  registrazione  e
          alla trasmissione elettronica  dei  dati  del  giornale  di
          pesca,   della   dichiarazione   di   trasbordo   e   della
          dichiarazione di sbarco senza essere  legalmente  obbligato
          all'uso di tali tecnologie, o; 
                  b) il titolare della  licenza  di  pesca  si  offra
          volontariamente,  dopo  l'assegnazione   dei   punti,   per
          partecipare a una campagna scientifica per il miglioramento
          della selettivita' degli attrezzi da pesca, o; 
                  c) il titolare della licenza di pesca sia membro di
          un'organizzazione di produttori e accetti un piano di pesca
          adottato  dall'organizzazione   di   produttori   nell'anno
          successivo all'assegnazione  dei  punti  che  comporti  una
          riduzione del 10 per cento delle possibilita' di pesca  per
          il titolare della licenza di pesca, o; 
                  d) il titolare della licenza di pesca  partecipi  a
          una attivita' di pesca  che  rientri  in  un  programma  di
          etichettatura   ecologica   destinato   a   certificare   e
          promuovere etichette per  i  prodotti  provenienti  da  una
          corretta gestione della pesca marittima  e  focalizzato  su
          temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse della
          pesca. 
                (omissis).».