Art. 13 
 
Termine per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo  111  del
  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. Il decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e' emanato entro sei mesi dalla data di  entrata
in vigore della presente legge. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo dell'art. 111 del citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «Art. 111 (Impianti di acquacoltura e  piscicoltura).
          - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle
          politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e  dei
          trasporti e delle attivita' produttive, e previa intesa con
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto
          sull'ambiente derivante dalle attivita' di  acquacoltura  e
          di piscicoltura.».