Art. 3 
 
                         Campagne di pulizia 
 
  1. I rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera  b),  possono
essere raccolti anche  mediante  sistemi  di  cattura  degli  stessi,
purche' non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche  dei  corpi
idrici, e nell'ambito di specifiche campagne di  pulizia  organizzate
su iniziativa dell'autorita' competente ovvero su istanza  presentata
all'autorita'  competente  dal  soggetto  promotore  della  campagna,
secondo le modalita'  individuate  con  decreto  del  Ministro  della
transizione ecologica, di concerto con il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, da  adottare,  acquisito  il  parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano,  entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  di  cui  al  comma  1,
l'attivita'  oggetto  dell'istanza  puo'  essere  iniziata  trascorsi
trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta  salva,
per l'autorita' competente,  la  possibilita'  di  adottare  motivati
provvedimenti   di   divieto   dell'inizio   o   della   prosecuzione
dell'attivita' medesima ovvero prescrizioni  concernenti  i  soggetti
abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate
dalle stesse nonche' le modalita' di raccolta dei rifiuti. 
  3. Sono soggetti promotori delle campagne  di  pulizia  di  cui  al
comma 1  gli  enti  gestori  delle  aree  protette,  le  associazioni
ambientaliste, le associazioni dei pescatori,  le  cooperative  e  le
imprese di  pesca,  nonche'  i  loro  consorzi,  le  associazioni  di
pescatori  sportive  e  ricreative,  le  associazioni   sportive   di
subacquei e diportisti, le associazioni di  categoria,  i  centri  di
immersione e di  addestramento  subacqueo  nonche'  i  gestori  degli
stabilimenti balneari. Sono altresi' soggetti promotori gli enti  del
Terzo settore nonche', fino alla completa operativita'  del  Registro
unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di
utilita'  sociale,  le  associazioni  di   promozione   sociale,   le
fondazioni e le associazioni con finalita' di  promozione,  tutela  e
salvaguardia dei beni naturali e  ambientali  e  gli  altri  soggetti
individuati dall'autorita' competente. Gli enti  gestori  delle  aree
protette possono altresi'  realizzare,  anche  di  concerto  con  gli
organismi rappresentativi degli imprenditori  ittici,  iniziative  di
comunicazione pubblica e di educazione ambientale per  la  promozione
delle campagne di cui al presente articolo. 
  4.  Ai  rifiuti  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 2.