Art. 5 
 
                    Norme in materia di gestione 
                 delle biomasse vegetali spiaggiate 
 
  1. Le biomasse  vegetali,  derivanti  da  piante  marine  o  alghe,
depositate naturalmente sul lido  del  mare  e  sull'arenile  possono
essere gestite con le modalita' di cui al  presente  articolo.  Fatta
salva la possibilita' del mantenimento in  loco  o  del  trasporto  a
impianti di  gestione  dei  rifiuti,  la  reimmissione  nell'ambiente
naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento
nell'area retrodunale o in  altre  zone  comunque  appartenenti  alla
stessa  unita'  fisiografica,   e'   effettuata   previa   vagliatura
finalizzata alla separazione  della  sabbia  dal  materiale  organico
nonche' alla rimozione dei rifiuti frammisti  di  origine  antropica,
anche al fine dell'eventuale recupero della sabbia  da  destinare  al
ripascimento dell'arenile. In caso di riaffondamento  in  mare,  tale
operazione e' effettuata,  in  via  sperimentale,  in  siti  ritenuti
idonei dall'autorita' competente. 
  2. Gli accumuli  antropici,  costituiti  da  biomasse  vegetali  di
origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro  materiale
inerte frammisto a materiale di  origine  antropica,  prodotti  dallo
spostamento e dal successivo accumulo in  determinate  aree,  possono
essere  recuperati  previa  vagliatura  di  cui  al  comma  1.   Tale
possibilita' e' valutata e autorizzata, caso per caso, dall'autorita'
competente,  la  quale  verifica  se  sussistono  le  condizioni  per
l'esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei  rifiuti  ai
sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, o se esso sia riutilizzabile  nell'ambito  delle  operazioni  di
recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al  codice
R10 dell'allegato C alla parte quarta del citato decreto  legislativo
n. 152 del 2006 ovvero  qualificabile  come  sottoprodotto  ai  sensi
dell'articolo  184-bis   del   medesimo   decreto   legislativo.   Le
amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del  presente
comma nell'ambito delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Fatto salvo quanto  previsto  dai  commi  1  e  2,  ai  prodotti
costituiti di materia vegetale di provenienza agricola  o  forestale,
depositata naturalmente  sulle  sponde  di  laghi  e  fiumi  e  sulla
battigia del mare, derivanti dalle  operazioni  di  gestione  di  cui
all'articolo 183, comma 1, lettera  n),  del  decreto  legislativo  3
aprile  2006,  n.  152,  finalizzate  alla  separazione  dei  rifiuti
frammisti di origine antropica, si applica l'articolo 185,  comma  1,
lettera f), del medesimo decreto legislativo  n.  152  del  2006.  Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti  per
territorio individuano  criteri  e  modalita'  per  la  raccolta,  la
gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al  periodo  precedente,
tenendo conto delle norme  tecniche  qualora  adottate  dall'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale  nell'ambito  del
Sistema nazionale a rete per la protezione  dell'ambiente,  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 185 del citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione). -
          1. Non rientrano nel  campo  di  applicazione  della  parte
          quarta del presente decreto: 
                  a) le emissioni  costituite  da  effluenti  gassosi
          emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e
          trasportato ai fini dello stoccaggio geologico  e  stoccato
          in formazioni geologiche prive di  scambio  di  fluidi  con
          altre  formazioni  a  norma  del  decreto  legislativo   di
          recepimento  della  direttiva  2009/31/CE  in  materia   di
          stoccaggio geologico di biossido di carbonio; 
                  b)  il  terreno  (in  situ),   inclusi   il   suolo
          contaminato   non   scavato   e   gli   edifici   collegati
          permanentemente al terreno, fermo restando quanto  previsto
          dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica  di  siti
          contaminati; 
                  c) il suolo non contaminato e altro materiale  allo
          stato  naturale  escavato  nel  corso   di   attivita'   di
          costruzione, ove sia certo che esso verra'  riutilizzato  a
          fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito
          in cui e' stato escavato,  le  ceneri  vulcaniche,  laddove
          riutilizzate in sostituzione di materie  prime  all'interno
          di cicli produttivi, mediante processi  o  metodi  che  non
          danneggiano l'ambiente ne' mettono in  pericolo  la  salute
          umana; 
                  d) i rifiuti radioattivi; 
                  e) i materiali esplosivi in  disuso,  ad  eccezione
          dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali  i
          rifiuti  prodotti   dall'accensione   di   pirotecnici   di
          qualsiasi specie e gli  articoli  pirotecnici  che  abbiano
          cessato il periodo  della  loro  validita',  che  siano  in
          disuso o che non siano piu' idonei ad essere impiegati  per
          il loro fine originario; 
                  f) le materie fecali, se non contemplate dal  comma
          2, lettera b), del presente articolo,  la  paglia  e  altro
          materiale agricolo  o  forestale  naturale  non  pericoloso
          quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci
          e le potature effettuati nell'ambito delle  buone  pratiche
          colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura  o
          per la produzione di energia da tale biomassa, anche al  di
          fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a  terzi,
          mediante processi o metodi che non  danneggiano  l'ambiente
          ne'  mettono  in  pericolo  la  salute  umana,  nonche'  la
          posidonia  spiaggiata,  laddove  reimmessa   nel   medesimo
          ambiente marino o  riutilizzata  a  fini  agronomici  o  in
          sostituzione  di  materie  prime   all'interno   di   cicli
          produttivi, mediante processi o metodi che non  danneggiano
          l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana. 
                2. Sono esclusi  dall'ambito  di  applicazione  della
          parte quarta del presente decreto, in  quanto  regolati  da
          altre disposizioni normative comunitarie,  ivi  incluse  le
          rispettive norme nazionali di recepimento: 
                  a) le acque di scarico; 
                  b) i sottoprodotti di origine animale,  compresi  i
          prodotti trasformati, contemplati dal regolamento  (CE)  n.
          1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo
          smaltimento in discarica o all'utilizzo in un  impianto  di
          produzione di biogas o di compostaggio; 
                  c) le carcasse di animali morti per  cause  diverse
          dalla macellazione,  compresi  gli  animali  abbattuti  per
          eradicare  epizoozie,  e  smaltite   in   conformita'   del
          regolamento (CE) n. 1774/2002; 
                  d)  i   rifiuti   risultanti   dalla   prospezione,
          dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso  di  risorse
          minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto
          legislativo 30 maggio 2008, n. 117; 
                  d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate  come
          materie prime per mangimi di cui all'articolo 3,  paragrafo
          2,  lettera  g),  del  regolamento  (CE)  n.  767/2009  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che   non   sono
          costituite ne' contengono sottoprodotti di origine animale. 
                3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative
          comunitarie  specifiche,  sono   esclusi   dall'ambito   di
          applicazione della Parte  Quarta  del  presente  decreto  i
          sedimenti spostati  all'interno  di  acque  superficiali  o
          nell'ambito  delle  pertinenze  idrauliche  ai  fini  della
          gestione  delle  acque  e  dei  corsi   d'acqua   o   della
          prevenzione di inondazioni o della riduzione degli  effetti
          di inondazioni o siccita' o  ripristino  dei  suoli  se  e'
          provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi  della
          decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio  2000,
          e successive modificazioni. 
                4.  Il  suolo  escavato  non  contaminato   e   altro
          materiale allo stato naturale, utilizzati in  siti  diversi
          da  quelli  in  cui  sono  stati  escavati,  devono  essere
          valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli  183,  comma
          1, lettera a), 184-bis e 184-ter. 
                4-bis. I rifiuti provenienti da articoli  pirotecnici
          in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di
          cui all'articolo 34, comma 2, del  decreto  legislativo  29
          luglio  2015,  n.  123,  e,  in  virtu'  della  persistente
          capacita'  esplodente,  nel  rispetto  delle   disposizioni
          vigenti in materia di pubblica sicurezza per  le  attivita'
          di detenzione in depositi intermedi  e  movimentazione  dal
          luogo di  deposito  preliminare  ai  depositi  intermedi  o
          all'impianto di trattamento, secondo le  vigenti  normative
          sul trasporto di  materiali  esplosivi;  il  trattamento  e
          recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti
          in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di
          pubblica sicurezza. 
                4-ter. Al fine di garantire  il  perseguimento  delle
          finalita' di tutela ambientale secondo le migliori tecniche
          disponibili,  ottimizzando  il  recupero  dei  rifiuti   da
          articoli pirotecnici, e'  fatto  obbligo  ai  produttori  e
          importatori  di   articoli   pirotecnici   di   provvedere,
          singolarmente o in  forma  collettiva,  alla  gestione  dei
          rifiuti derivanti dai loro  prodotti  immessi  sul  mercato
          nazionale, secondo i criteri direttivi di cui  all'articolo
          237 del presente decreto.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  184-bis  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «Art.   184-bis   (Sottoprodotto).   -   1.   E'   un
          sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo  183,
          comma 1, lettera a),  qualsiasi  sostanza  od  oggetto  che
          soddisfa tutte le seguenti condizioni: 
                  a) la sostanza  o  l'oggetto  e'  originato  da  un
          processo  di   produzione,   di   cui   costituisce   parte
          integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di
          tale sostanza od oggetto; 
                  b) e' certo  che  la  sostanza  o  l'oggetto  sara'
          utilizzato, nel corso  dello  stesso  o  di  un  successivo
          processo di produzione o di  utilizzazione,  da  parte  del
          produttore o di terzi; 
                  c) la sostanza o l'oggetto puo'  essere  utilizzato
          direttamente  senza  alcun  ulteriore  trattamento  diverso
          dalla normale pratica industriale; 
                  d)  l'ulteriore  utilizzo  e'  legale,   ossia   la
          sostanza o l'oggetto soddisfa,  per  l'utilizzo  specifico,
          tutti i requisiti pertinenti riguardanti i  prodotti  e  la
          protezione della salute e dell'ambiente e  non  portera'  a
          impatti complessivi  negativi  sull'ambiente  o  la  salute
          umana. 
                2. Sulla base delle condizioni previste al  comma  1,
          possono  essere  adottate  misure  per  stabilire   criteri
          qualitativi  o   quantitativi   da   soddisfare   affinche'
          specifiche  tipologie   di   sostanze   o   oggetti   siano
          considerati  sottoprodotti  e  non  rifiuti  garantendo  un
          elevato livello di protezione dell'ambiente e della  salute
          umana  favorendo,  altresi',  l'utilizzazione   attenta   e
          razionale  delle  risorse  naturale  dando  priorita'  alle
          pratiche replicabili di simbiosi industriale.  All'adozione
          di tali criteri si provvede con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla
          disciplina comunitaria.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 183, comma  1,  lettera
          n), del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «Art. 183 (Definizioni). - (omissis). 
                n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto,
          il recupero, compresa la  cernita,  e  lo  smaltimento  dei
          rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e  gli
          interventi   successivi   alla   chiusura   dei   siti   di
          smaltimento, nonche' le operazioni effettuate  in  qualita'
          di commerciante o intermediari. Non costituiscono attivita'
          di  gestione  dei  rifiuti  le  operazioni   di   prelievo,
          raggruppamento,  selezione  e  deposito  preliminari   alla
          raccolta di materiali  o  sostanze  naturali  derivanti  da
          eventi atmosferici o meteorici  o  vulcanici,  ivi  incluse
          mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri  materiali
          di  origine  antropica  effettuate,   nel   tempo   tecnico
          strettamente necessario, presso il medesimo sito nel  quale
          detti eventi li hanno depositati; 
                (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, della legge
          28 giugno 2016, n. 132, recante  «Istituzione  del  Sistema
          nazionale  a  rete  per  la  protezione   dell'ambiente   e
          disciplina dell'Istituto superiore per la protezione  e  la
          ricerca ambientale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
          luglio 2016, n. 166: 
                «Art. 4 (Istituto superiore per la  protezione  e  la
          ricerca ambientale). - (omissis). 
                4. L'ISPRA adotta, con  il  concorso  delle  agenzie,
          norme tecniche  vincolanti  per  il  Sistema  nazionale  in
          materia di  monitoraggio,  di  valutazioni  ambientali,  di
          controllo, di gestione dell'informazione  ambientale  e  di
          coordinamento  del  Sistema   nazionale,   per   assicurare
          l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneita'
          dei  sistemi  di  controllo  e  della  loro  gestione   nel
          territorio nazionale, nonche' il continuo aggiornamento, in
          coerenza   con   il   quadro    normativo    nazionale    e
          sovranazionale,  delle  modalita'  operative  del   Sistema
          nazionale e delle attivita' degli  altri  soggetti  tecnici
          operanti nella materia ambientale. 
                (omissis).».