Art. 6 
 
                       Misure per la raccolta 
                 dei rifiuti galleggianti nei fiumi 
 
  1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino  derivante
dai fiumi, le  Autorita'  di  bacino  distrettuali  introducono,  nei
propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi  d'acqua
dirette alla cattura dei rifiuti  galleggianti,  compatibili  con  le
esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione
si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2. 
  2. In relazione alle misure di cui al comma 1, entro  il  31  marzo
2022 il Ministero della  transizione  ecologica  avvia  un  programma
sperimentale  triennale  di  recupero  delle  plastiche   nei   fiumi
maggiormente  interessati  da  tale  forma  di  inquinamento,   anche
mediante la messa in opera di strumenti galleggianti. 
  3. Per le attivita' di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di  2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri
di  cui  al  presente  comma  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare.