Art. 8 
 
                    Campagne di sensibilizzazione 
 
  1. Possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione  per  il
conseguimento delle finalita' della presente legge,  delle  strategie
per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
274 del 23 novembre 2017, e  degli  obiettivi  contenuti  nell'Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile,  adottata  dall'Assemblea  generale
delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015. 
  2. Al fine di  dare  adeguata  informazione  ai  pescatori  e  agli
operatori del settore circa le modalita' di conferimento dei  rifiuti
accidentalmente pescati o  volontariamente  raccolti,  sono  previste
adeguate forme  di  pubblicita'  e  sensibilizzazione  a  cura  delle
Autorita' di sistema portuale o a cura  dei  comuni  territorialmente
competenti nell'ambito della gestione dei  rifiuti  urbani  ai  sensi
dell'articolo 198 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e  la
pubblicita'  delle  aree  adibite  alla   raccolta   e   la   massima
semplificazione per i pescatori e  per  gli  operatori  del  settore.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica;  le  amministrazioni
interessate alla  relativa  attuazione  vi  provvedono  con  le  sole
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          10 ottobre 2017, recante  «Approvazione  del  Programma  di
          misure,  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  13  ottobre  2010,  n.  190,   relative   alla
          definizione  di  strategie  per  l'ambiente   marino»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23  novembre
          2017. 
              - Si riporta il testo dell'art. 198 del citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «Art. 198 (Competenze dei  comuni).  -  1.  I  comuni
          concorrono, nell'ambito delle attivita'  svolte  a  livello
          degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo  200
          e con le modalita' ivi previste, alla gestione dei  rifiuti
          urbani.  Sino  all'inizio  delle  attivita'  del   soggetto
          aggiudicatario della  gara  ad  evidenza  pubblica  indetta
          dall'Autorita'  d'ambito  ai  sensi  dell'articolo  202,  i
          comuni continuano la gestione dei  rifiuti  urbani  avviati
          allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di  cui
          all'articolo 113,  comma  5,  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. 
                2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei
          rifiuti urbani con appositi regolamenti che,  nel  rispetto
          dei  principi  di  trasparenza,  efficienza,  efficacia  ed
          economicita' e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai
          sensi  dell'articolo  201,   comma   3,   stabiliscono   in
          particolare: 
                  a)   le   misure   per   assicurare    la    tutela
          igienico-sanitaria in tutte  le  fasi  della  gestione  dei
          rifiuti urbani; 
                  b)  le  modalita'  del  servizio  di   raccolta   e
          trasporto dei rifiuti urbani; 
                  c) le modalita' del  conferimento,  della  raccolta
          differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di
          garantire una distinta gestione delle diverse  frazioni  di
          rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; 
                  d) le  norme  atte  a  garantire  una  distinta  ed
          adeguata gestione  dei  rifiuti  urbani  pericolosi  e  dei
          rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui  all'articolo
          184, comma 2, lettera f); 
                  e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme  di
          conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti  primari  di
          imballaggio in sinergia con altre  frazioni  merceologiche,
          fissando standard minimi da rispettare; 
                  f) le modalita'  di  esecuzione  della  pesata  dei
          rifiuti  urbani  prima  di  inviarli  al  recupero  e  allo
          smaltimento. 
                2-bis. Le utenze non domestiche possono conferire  al
          di fuori del servizio  pubblico  i  propri  rifiuti  urbani
          previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante
          attestazione   rilasciata   dal   soggetto   che   effettua
          l'attivita' di recupero dei rifiuti  stessi.  Tali  rifiuti
          sono computati ai fini del raggiungimento  degli  obiettivi
          di riciclaggio dei rifiuti urbani. 
                3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione,  alla
          provincia ed alle Autorita' d'ambito tutte le  informazioni
          sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste. 
                4. I comuni sono  altresi'  tenuti  ad  esprimere  il
          proprio parere in ordine all'approvazione dei  progetti  di
          bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.».