Art. 3 Disposizioni finanziarie 1. Gli immobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 sono messi gratuitamente a disposizione del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 2. Agli oneri di manutenzione straordinaria degli immobili di cui al comma 1, derivanti dall'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 2.620.000 per l'anno 2022 e a euro 620.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.