Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Gli immobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo di
cui all'articolo 1 sono messi gratuitamente a disposizione del Centro
internazionale per l'ingegneria genetica e  la  biotecnologia,  senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
  2. Agli oneri di manutenzione straordinaria degli immobili  di  cui
al comma 1, derivanti dall'articolo 2, paragrafo 2,  dell'Accordo  di
cui all'articolo 1, pari a euro 2.620.000 per l'anno 2022  e  a  euro
620.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.