Art. 5 
 
                    Registro pubblico telematico 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge e' istituito nel  sito  internet  istituzionale  del  Ministero
della salute il  registro  pubblico  telematico  denominato  «Sanita'
trasparente». La data di inizio del  funzionamento  del  registro  e'
comunicata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
  2.  Nel   registro   pubblico   telematico   sono   pubblicate   le
comunicazioni di cui all'articolo 3 e, in distinte  sezioni,  i  dati
risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 4 e  gli  atti  di
irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 7. 
  3. Il registro pubblico telematico e' liberamente  accessibile  per
la consultazione ed  e'  provvisto  di  funzioni  che  permettano  la
ricerca e l'estrazione delle comunicazioni, dei dati e degli atti  di
cui al comma 2 secondo gli standard degli open data. 
  4. Le comunicazioni pubblicate ai sensi del presente articolo  sono
consultabili per cinque anni dalla data della pubblicazione.  Decorso
tale termine esse sono cancellate dal registro pubblico telematico. 
  5. I dati  pubblicati  nel  registro  pubblico  telematico  possono
essere riutilizzati solo alle condizioni previste dalla normativa sul
riutilizzo di documenti nel  settore  pubblico,  di  cui  al  decreto
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Resta fermo che, ove si tratti di
informazioni riferite a  persone  fisiche,  il  riutilizzo  dei  dati
pubblicati  deve  avvenire  in  termini  compatibili  con  gli  scopi
originari per i quali le stesse informazioni sono state raccolte  dal
Ministero della salute. 
  6. Con la stipulazione delle convenzioni o degli  accordi,  di  cui
rispettivamente  ai  commi  1  e  2  dell'articolo  3,   ovvero   con
l'accettazione  delle  erogazioni,  di  cui  al  medesimo   comma   1
dell'articolo 3, da parte dei soggetti che operano nel settore  della
salute e delle organizzazioni sanitarie, nonche'  con  l'acquisizione
delle partecipazioni  azionarie,  dei  titoli  obbligazionari  e  dei
proventi  derivanti  da   diritti   di   proprieta'   industriale   o
intellettuale, di cui all'articolo 4, comma 1, s'intende prestato  il
consenso alla pubblicita' e al trattamento  dei  dati  da  parte  dei
predetti soggetti e  organizzazioni,  per  le  finalita'  di  cui  al
presente articolo. Le imprese  produttrici  sono  comunque  tenute  a
fornire un'informativa ai soggetti  che  operano  nel  settore  della
salute  e  alle  organizzazioni  sanitarie,   specificando   che   le
comunicazioni  di  cui  ai   commi   precedenti   sono   oggetto   di
pubblicazione nel sito internet  istituzionale  del  Ministero  della
salute. Sono fatti salvi i diritti  degli  interessati  di  cui  agli
articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,  nonche'  le
forme di  tutela  di  natura  giurisdizionale  e  amministrativa  ivi
previste. 
  7. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, con decreto del Ministro della salute, sentiti  l'Agenzia  per
l'Italia digitale, l'Autorita' nazionale anticorruzione e il  Garante
per la protezione dei dati personali, sono determinati la struttura e
le caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico  nonche'
i requisiti e le modalita' per la trasmissione delle comunicazioni  e
l'inserimento dei dati, secondo i seguenti criteri: 
    a) facilita' di accesso; 
    b) semplicita' della consultazione; 
    c)  comprensibilita'  dei   dati   e   omogeneita'   della   loro
presentazione; 
    d) previsione di funzioni per la ricerca semplice  e  avanzata  e
per l'estrazione dei dati. 
  8. Con il decreto di cui al  comma  7  sono  altresi'  stabiliti  i
modelli per le comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4 ed  eventuali
ulteriori elementi da indicare nelle medesime comunicazioni. 
  9. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni  del
presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno  2022  e  a  50.413
euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a  300.000
euro   per   l'anno   2022,   mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo  34-ter,  comma  5,
della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  iscritta  nello  stato  di
previsione del Ministero della salute per l'anno 2022,  e,  quanto  a
50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il  decreto  legislativo  24  gennaio  2006,  n.  36,
          recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa
          all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del
          settore pubblico che ha abrogato la direttiva  2003/98/CE»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n.
          37. 
              - Il Regolamento del Parlamento europeo 27 aprile  2016
          n. 2016/679/UE,  relativo  alla  protezione  delle  persone
          fisiche con riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,
          nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga
          la   direttiva   95/46/CE   (regolamento   generale   sulla
          protezione  dei  dati),  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 4 maggio 2016, n. L 119. 
              - Si riporta il testo dell'art. 34-ter, comma 5,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  «Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 2009, n. 303, S.O.: 
                «Art. 34-ter (Accertamento e  riaccertamento  annuale
          dei residui passivi). - (Omissis). 
              5. In esito al riaccertamento di cui  al  comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.».