Art. 3 
 
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Ministro  dei  trasporti  1°
                        dicembre 2006, n. 316 
 
  1. All'articolo  3  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  1°
dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il competente Ufficio della Direzione generale, ricevuta la
domanda di cui all'articolo 2, comma 2, verifica: 
        a)  la   conformita'   della   stessa   a   quanto   previsto
dall'articolo 2, comma 2; 
        b)  l'avvenuto  rilascio  da  parte  del  competente  Ufficio
motorizzazione civile, ai sensi  dell'articolo  5,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753,  del  nulla  osta
relativo alla sicurezza del percorso; 
        c) sentite le regioni, le province autonome, le province e  i
comuni, l'insussistenza di contratti di servizio pubblico aventi  per
oggetto relazioni di traffico infraregionali  riguardanti  almeno  un
comune non capoluogo di provincia.»; 
    b) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta  l'articolo  3,  del  citato  decreto  del
          Ministro  dei  trasporti   1°   dicembre   2006,   n.   316
          (Regolamento recante riordino dei  servizi  automobilistici
          di  competenza  statale),  come  modificato  dal   presente
          decreto: 
                «Art. 3. (Accertamenti e controlli sulle domande).  -
          1. Il competente Ufficio della Direzione generale, ricevuta
          la domanda di cui all'articolo 2, comma 2, verifica: 
                  a) la conformita' della stessa  a  quanto  previsto
          dall'articolo 2, comma 2; 
                  b) l'avvenuto  rilascio  da  parte  del  competente
          Ufficio motorizzazione civile, ai  sensi  dell'articolo  5,
          del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n.  753,  del  nulla  osta  relativo  alla  sicurezza   del
          percorso; 
                  c) sentite le regioni,  le  province  autonome,  le
          province  e  i  comuni,  l'insussistenza  di  contratti  di
          servizio pubblico avente per oggetto relazioni di  traffico
          infraregionali riguardanti almeno un comune  non  capoluogo
          di provincia. 
                2. (abrogato) 
                3. (abrogato) 
                4. (abrogato) 
                5. (abrogato) 
                6. (abrogato) 
                7. (abrogato) 
                8. L'accertamento della sussistenza delle  condizioni
          di cui all'articolo 3, comma  2,  lettere  e)  ed  f),  del
          decreto legislativo n. 285/2005, e' effettuato dall'Ufficio
          motorizzazione civile del capoluogo della regione  nel  cui
          territorio ha sede l'impresa richiedente, mediante verifica
          della congruita' di quanto dichiarato  dall'impresa  stessa
          con le modalita' tecnicamente necessarie per assicurare  il
          regolare  svolgimento  del  servizio  di  linea   proposto,
          nonche' con  il  complesso  dei  servizi  esercitati  dalla
          medesima  impresa,  anche  acquisendo  informazioni   dalle
          regioni,  dagli  enti   locali   e   da   altre   pubbliche
          amministrazioni, oltre che  mediante  specifici  controlli,
          disposti ai sensi dell'articolo 6,  comma  2,  del  decreto
          legislativo n. 285/2005.».