Art. 3 Modifiche all'articolo 3 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316 1. All'articolo 3 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il competente Ufficio della Direzione generale, ricevuta la domanda di cui all'articolo 2, comma 2, verifica: a) la conformita' della stessa a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2; b) l'avvenuto rilascio da parte del competente Ufficio motorizzazione civile, ai sensi dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, del nulla osta relativo alla sicurezza del percorso; c) sentite le regioni, le province autonome, le province e i comuni, l'insussistenza di contratti di servizio pubblico aventi per oggetto relazioni di traffico infraregionali riguardanti almeno un comune non capoluogo di provincia.»; b) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.
Note all'art. 3: - Si riporta l'articolo 3, del citato decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316 (Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale), come modificato dal presente decreto: «Art. 3. (Accertamenti e controlli sulle domande). - 1. Il competente Ufficio della Direzione generale, ricevuta la domanda di cui all'articolo 2, comma 2, verifica: a) la conformita' della stessa a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2; b) l'avvenuto rilascio da parte del competente Ufficio motorizzazione civile, ai sensi dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, del nulla osta relativo alla sicurezza del percorso; c) sentite le regioni, le province autonome, le province e i comuni, l'insussistenza di contratti di servizio pubblico avente per oggetto relazioni di traffico infraregionali riguardanti almeno un comune non capoluogo di provincia. 2. (abrogato) 3. (abrogato) 4. (abrogato) 5. (abrogato) 6. (abrogato) 7. (abrogato) 8. L'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere e) ed f), del decreto legislativo n. 285/2005, e' effettuato dall'Ufficio motorizzazione civile del capoluogo della regione nel cui territorio ha sede l'impresa richiedente, mediante verifica della congruita' di quanto dichiarato dall'impresa stessa con le modalita' tecnicamente necessarie per assicurare il regolare svolgimento del servizio di linea proposto, nonche' con il complesso dei servizi esercitati dalla medesima impresa, anche acquisendo informazioni dalle regioni, dagli enti locali e da altre pubbliche amministrazioni, oltre che mediante specifici controlli, disposti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005.».