Art. 6 Modifiche all'articolo 6 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316 1. All'articolo 6 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, le parole «e di trasformazione delle concessioni in autorizzazioni» sono soppresse; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'impresa titolare dell'autorizzazione richiede la modifica delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1, anche contestualmente al rinnovo della stessa, presentando domanda al competente Ufficio della Direzione generale. La medesima impresa richiede la modifica delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, anche contestualmente al rinnovo della stessa, presentando domanda al competente Ufficio motorizzazione civile.»; c) i commi 2 e 3 sono abrogati; d) al comma 5, secondo periodo, le parole «l'autotrasporto di persone e cose» sono sostituite dalle seguenti: «la sicurezza stradale e l'autotrasporto».
Note all'art. 6: - Si riporta l'articolo 6, del citato decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come modificato dal presente decreto: «Art. 6. (Domande di modifica dei servizi di linea). - 1. L'impresa titolare dell'autorizzazione richiede la modifica delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1, anche contestualmente al rinnovo della stessa, presentando domanda al competente Ufficio della Direzione generale. La medesima impresa richiede la modifica delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, anche contestualmente al rinnovo della stessa, presentando domanda al competente Ufficio motorizzazione civile. 2. (abrogato) 3. (abrogato) 4. L'impresa titolare, che intende subaffidare l'esercizio del servizio di linea autorizzato, e' tenuta a produrre copia autentica del contratto di subaffidamento nonche' le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dalle imprese subaffidatarie relative alla dimostrazione della sussistenza delle condizioni fissate dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, lettere a), b), c), d), h), i) ed l). 5. Ai fini della dimostrazione della sussistenza delle condizioni fissate dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, si applicano le procedure e le modalita' di cui all'articolo 2. Con circolare della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, sono diramate istruzioni di dettaglio, ai fini dell'attuazione del presente articolo. 6. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, si applicano le procedure e le modalita' di cui agli articoli 3 e 4.».