Art. 6 
 
Modifiche all'articolo 6 del decreto del Ministro  dei  trasporti  1°
                        dicembre 2006, n. 316 
 
  1. All'articolo  6  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  1°
dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, le parole «e di trasformazione delle concessioni
in autorizzazioni» sono soppresse; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'impresa  titolare
dell'autorizzazione richiede la modifica delle  prescrizioni  di  cui
all'articolo 7, comma  1,  anche  contestualmente  al  rinnovo  della
stessa, presentando domanda al  competente  Ufficio  della  Direzione
generale. La medesima impresa richiede la modifica delle prescrizioni
di cui all'articolo 7, comma 1-bis, anche contestualmente al  rinnovo
della   stessa,   presentando   domanda   al    competente    Ufficio
motorizzazione civile.»; 
    c) i commi 2 e 3 sono abrogati; 
    d) al comma 5, secondo periodo,  le  parole  «l'autotrasporto  di
persone  e  cose»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  sicurezza
stradale e l'autotrasporto». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta  l'articolo  6,  del  citato  decreto  del
          Ministro dei trasporti  1°  dicembre  2006,  n.  316,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 6. (Domande di modifica dei servizi di  linea).
          - 1. L'impresa  titolare  dell'autorizzazione  richiede  la
          modifica delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1,
          anche contestualmente al rinnovo della stessa,  presentando
          domanda al competente Ufficio della Direzione generale.  La
          medesima impresa richiede la modifica delle prescrizioni di
          cui all'articolo 7, comma 1-bis, anche  contestualmente  al
          rinnovo della stessa,  presentando  domanda  al  competente
          Ufficio motorizzazione civile. 
                2. (abrogato) 
                3. (abrogato) 
                4.  L'impresa  titolare,  che   intende   subaffidare
          l'esercizio del servizio di linea autorizzato, e' tenuta  a
          produrre copia autentica del  contratto  di  subaffidamento
          nonche' le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e
          47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
          dalle imprese subaffidatarie  relative  alla  dimostrazione
          della sussistenza delle condizioni fissate dall'articolo 3,
          comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005,  lettere  a),
          b), c), d), h), i) ed l). 
                5. Ai  fini  della  dimostrazione  della  sussistenza
          delle condizioni fissate  dall'articolo  3,  comma  2,  del
          decreto legislativo n. 285/2005, si applicano le  procedure
          e le modalita' di cui all'articolo 2. Con  circolare  della
          Direzione   generale   per   la   sicurezza   stradale    e
          l'autotrasporto, sono diramate istruzioni di dettaglio,  ai
          fini dell'attuazione del presente articolo. 
                6. Ai fini  del  rilascio  delle  autorizzazioni,  si
          applicano le procedure e le modalita' di cui agli  articoli
          3 e 4.».