Art. 5 
 
Definizione agevolata dei giudizi  tributari  pendenti  innanzi  alla
                         Corte di cassazione 
 
  1. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6,
pendenti  alla  data  del  15  luglio  2022  innanzi  alla  Corte  di
cassazione ai sensi  dell'articolo  62  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle  entrate  risulti
integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di  giudizio  e
il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo  16,  comma
3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a  100.000
euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma  3  del
presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del
codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al  5
per  cento  del  valore  della  controversia  determinato  ai   sensi
dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
  2. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6,
pendenti  alla  data  del  15  luglio  2022  innanzi  alla  Corte  di
cassazione ai sensi  dell'articolo  62  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle  entrate  risulti
soccombente in tutto o in parte in uno  dei  gradi  di  merito  e  il
valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16,  comma  3,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  sia  non  superiore  a  50.000
euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma  3  del
presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del
codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20
per  cento  del  valore  della  controversia  determinato  ai   sensi
dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
  3. Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 possono  essere
definite a domanda del soggetto che ha proposto  l'atto  introduttivo
del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione. 
  4. Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per  le
quali il ricorso per cassazione e' stato notificato alla  controparte
entro la data di entrata in vigore  della  presente  legge,  purche',
alla data della presentazione della domanda di cui al  comma  8,  non
sia intervenuta una sentenza definitiva. 
  5.  L'adesione  alla  definizione  agevolata   delle   controversie
tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la contestuale rinuncia  ad
ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi  della  legge  24
marzo 2001, n. 89. In ogni caso le spese del giudizio estinto restano
a carico della parte che le ha anticipate. 
  6. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni  del  presente
articolo le controversie concernenti anche solo in parte: 
    a) le risorse  proprie  tradizionali  previste  dall'articolo  2,
paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053  del
Consiglio, del 14 dicembre 2020,  e  l'imposta  sul  valore  aggiunto
riscossa all'importazione; 
    b) le somme dovute a titolo di recupero  di  aiuti  di  Stato  ai
sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,
del 13 luglio 2015. 
  7. La definizione si perfeziona con la presentazione della  domanda
di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge e con il pagamento degli importi  dovuti.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona
con la sola presentazione della domanda. 
  8. Entro il termine di cui al comma 7,  per  ciascuna  controversia
autonoma e' presentata una distinta  domanda  di  definizione  esente
dall'imposta di bollo ed e' effettuato un  distinto  versamento.  Per
controversia autonoma si  intende  quella  relativa  a  ciascun  atto
impugnato. 
  9. Ai fini della definizione delle controversie si tiene  conto  di
eventuali versamenti gia' effettuati a qualsiasi titolo  in  pendenza
di giudizio, fermo restando il rispetto delle  percentuali  stabilite
nei commi  1  e  2.  La  definizione  non  da'  comunque  luogo  alla
restituzione delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto  a
quanto  dovuto  per  la  definizione  stessa.   Gli   effetti   della
definizione  perfezionata  prevalgono  su  quelli   delle   eventuali
pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente  alla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  10. Le controversie definibili  non  sono  sospese,  salvo  che  il
contribuente faccia apposita richiesta  al  giudice,  dichiarando  di
volersi avvalere delle disposizioni del  presente  articolo.  In  tal
caso il processo e' sospeso fino alla scadenza del termine di cui  al
comma 7. 
  11. L'eventuale  diniego  della  definizione  va  notificato  entro
trenta giorni con le modalita' previste per  la  notificazione  degli
atti processuali. Il diniego e'  impugnabile  entro  sessanta  giorni
dinanzi alla Corte di cassazione. 
  12. In mancanza di istanza di trattazione  presentata  dalla  parte
interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine  di
cui al comma 7, il processo e' dichiarato estinto,  con  decreto  del
presidente. L'impugnazione del diniego vale  anche  come  istanza  di
trattazione. 
  13. La definizione perfezionata dal  coobbligato  giova  in  favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia  piu'
pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo  del  comma
8. 
  14. Con uno o piu' provvedimenti del direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del  presente
articolo. 
  15. Ciascun ente territoriale stabilisce,  con  le  forme  previste
dalla  legislazione  vigente  per   l'adozione   dei   propri   atti,
l'applicazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo  alle
controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte
il medesimo ente o un suo ente strumentale.