Art. 3 
 
          Divieti concernenti gli esemplari vivi di specie 
               selvatiche ed esotiche ed i loro ibridi 
 
  1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, e'  vietato  a  chiunque
importare, detenere, commerciare e riprodurre animali vivi di  specie
selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente  naturale  nonche'
gli ibridi tra esemplari delle predette  specie  e  di  altre  specie
selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale. 
  2. Fermo  restando  quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  15
dicembre 2017, n. 230, e dall'articolo 4, il divieto di cui al  comma
1, non si applica: 
    a) ai giardini  zoologici  in  possesso  della  licenza  prevista
dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo  2005,  n.
73; 
    b) agli stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 26; 
    c) alle specie inserite nell'elenco di cui all'articolo 5; 
    d) agli animali sequestrati o  confiscati  e  affidati  ai  sensi
dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3; 
    e) agli stabilimenti autorizzati ai sensi degli articoli 8  e  10
del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230; 
    f) agli insetti; 
    g) agli  animali  impiegati  nei  progetti  di  reintroduzione  o
ripopolamento autorizzati secondo la normativa vigente; 
    h) agli animali delle specie  non  incluse  nel  decreto  di  cui
all'articolo 4, comma 2, in conformita' alla  normativa  vigente  per
essere destinati al consumo umano o animale. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il riferimento al decreto legislativo 15 dicembre, n.
          230, e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'articolo 4 del  decreto  legislativo  25
          marzo 2005, n. 73, «Attuazione della  direttiva  1999/22/CE
          relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini
          zoologici», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  2  maggio
          2005, n. 100: 
                «Art. 4. (Licenza). - 1.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio,  di  concerto
          con i Ministri della salute e delle  politiche  agricole  e
          forestali, sentita  la  Conferenza  unificata,  su  istanza
          delle strutture di cui all'articolo 2, comma  1,  e  previa
          verifica del possesso dei requisiti  previsti  all'articolo
          3, e' rilasciata, entro centottanta giorni dal  ricevimento
          della domanda e con le modalita' stabilite all'allegato  4,
          apposita licenza. 
                2. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio, di concerto  con  i  Ministri  della
          salute e delle politiche agricole e forestali,  sentita  la
          Conferenza unificata: 
                  a) e' disposta la chiusura delle strutture  di  cui
          al comma 1 che non sono in possesso della licenza  prevista
          allo stesso comma; 
                  b) e' revocata la licenza e disposta  la  chiusura,
          in tutto o in  parte,  del  giardino  zoologico  ovvero  e'
          modificata   la   licenza,   previa   contestazione   delle
          irregolarita' e fissazione di un  termine  massimo  di  due
          anni per adottare le misure necessarie a  conformarsi  alle
          prescrizioni della stessa  licenza,  nel  caso  in  cui  il
          Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
          constati la sopravvenuta  mancanza  di  uno  dei  requisiti
          prescritti  nella  licenza  o  accerti  gravi  e  reiterate
          irregolarita' e lo stesso giardino zoologico non ottemperi,
          nei modi e nei tempi indicati nel provvedimento di diffida. 
                3. La  licenza  rilasciata  ai  sensi  del  comma  1,
          sostituisce, ad ogni  effetto,  limitatamente  ai  giardini
          zoologici,   la   dichiarazione   di   idoneita'   prevista
          all'articolo 6, comma 6, lettera a), della legge 7 febbraio
          1992, n. 150, e successive modificazioni. 
                4.  Sono  fatti  salvi  i   visti,   i   pareri,   le
          autorizzazioni  e  le  concessioni  previste  dalle   norme
          vigenti per la realizzazione delle  strutture  disciplinate
          dal presente decreto volti a garantirne  la  compatibilita'
          con le esigenze ambientali e territoriali.». 
              - Il  decreto  legislativo  4   marzo   2014,   n.   26
          "Attuazione della  direttiva  2010/63/UE  sulla  protezione
          degli animali utilizzati a fini scientifici", e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2014, n. 61. 
              - Si riportano gli articoli 8 e 10 del  citato  decreto
          legislativo 15 dicembre 2017, n. 230: 
                «Art.  8.  (Istruttoria  per  rilascio  dei  permessi
          previsti all'articolo 8 del regolamento). - 1. Il Ministero
          rilascia  i  permessi  in  deroga   ai   divieti   previsti
          all'articolo 6, previa verifica del possesso dei  requisiti
          previsti  all'articolo  8  del  regolamento  e  sentite  le
          Regioni o le Province Autonome interessate. 
                2. La richiesta di  deroga  di  cui  al  comma  1  e'
          presentata al Ministero, utilizzando il modulo e secondo la
          procedura pubblicata nel  sito  internet  istituzionale  ed
          include i documenti e le informazioni indicati nel predetto
          modulo. In caso di richiesta di permesso di trasporto sono,
          altresi', indicati, laddove necessario, i  punti  di  sosta
          nonche' di destinazione temporanea degli esemplari,  quando
          si verificano eventi  che  interrompono  il  viaggio  o  lo
          rendono incompatibile con il benessere degli animali. 
                3. Insieme alla richiesta di permesso, il richiedente
          fornisce la  prova  del  pagamento  della  tariffa  di  cui
          all'articolo 29. 
                4. Verificata  la  regolarita'  della  documentazione
          allegata alla richiesta di cui al comma 2 e la  conformita'
          a quanto previsto dal  regolamento,  il  Ministero  dispone
          apposita ispezione dell'impianto per accertare il  possesso
          dei requisiti prescritti dal regolamento. A  tal  fine,  il
          Ministero  puo'  avvalersi  dell'ISPRA   e   degli   uffici
          competenti  della  Regione  o  della   Provincia   Autonoma
          territorialmente  competente.  Dell'ispezione  e'   redatto
          apposito verbale ai fini del rilascio del permesso. 
                5.  Il  Ministero  si  avvale  del  supporto  tecnico
          dell'ISPRA in ogni fase della valutazione dell'istanza. Nel
          caso di richieste che prevedono la  produzione  scientifica
          per uso medico di prodotti derivati da esemplari di  specie
          esotiche invasive di  rilevanza  unionale  e  nazionale,  i
          permessi  sono  rilasciati  previo  parere   positivo   del
          Ministero della salute, dal  quale  risulta  indispensabile
          l'utilizzo di detti prodotti ai  fini  della  tutela  della
          salute umana e  che  per  la  produzione  di  essi  non  e'
          possibile l'utilizzo di esemplari di altre specie. 
                6. Nel caso  in  cui  l'istruttoria  accerta  che  il
          richiedente non e' in possesso dei requisiti  previsti  dal
          regolamento, il Ministero da' notizia  dell'esito  negativo
          dell'istanza nelle forme stabilite  dalla  legge  7  agosto
          1990, n. 241, e successive modificazioni.». 
                «Art.   10.   (Istruttoria   per    rilascio    delle
          autorizzazioni previste all'articolo 9 del  regolamento). -
          1. Il Ministero, sentite le regioni o le province  autonome
          interessate,  rilascia  le  autorizzazioni  in  deroga   ai
          divieti previsti dall'articolo 6,  in  casi  eccezionali  e
          previa  verifica   dei   motivi   di   interesse   generale
          imperativo, compresi quelli di natura sociale o  economica,
          e del possesso dei requisiti previsti dall'articolo  9  del
          regolamento. 
                2. La richiesta e' presentata al Ministero secondo le
          modalita' e la procedura stabilite dall'articolo 8, commi 2
          e 3. 
                3. Il  Ministero  valuta  la  richiesta  seguendo  la
          procedura stabilita dall'articolo 8, commi  4  e  5,  e  si
          avvale, in ogni fase del procedimento, del supporto tecnico
          dell'ISPRA. 
                4. Se la  richiesta  e'  valutata  positivamente,  il
          Ministero  presenta  la  domanda  di  autorizzazione   alla
          Commissione  europea,  secondo   la   procedura   stabilita
          all'articolo 9 del regolamento. 
                5.   Nel   caso   in   cui   l'istruttoria    accerti
          l'insussistenza dei motivi di interesse generale imperativo
          di cui al comma 1 oppure che  il  richiedente  non  sia  in
          possesso  dei  requisiti  previsti  dall'articolo   9   del
          regolamento o  nel  caso  in  cui  la  Commissione  europea
          rigetti la  domanda  di  autorizzazione  di  cui  al  comma
          precedente,  il  Ministero  da'  notizia   al   richiedente
          dell'esito negativo della richiesta nelle  forme  stabilite
          dalla  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni.».