Art. 12 Formazione e qualificazione del personale 1. Al fine di assicurare una adeguata formazione e qualificazione al personale delle pubbliche amministrazioni pubbliche preposto alla redazione del piano di cui al presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica predispone e divulga, alle pubbliche amministrazioni tenute all'adozione del Piano integrato di attivita' e organizzazione, ivi incluse quelle di cui all'articolo 6 del presente decreto, specifici moduli formativi coerenti con i nuovi obiettivi di programmazione, per il loro inserimento nell'ambito dei piani di formazione gia' previsti e finanziati a legislazione vigente e adotta apposite linee giuda per il coordinamento dei contenuti delle sezioni del Piano.