Art. 12 
 
                     Formazione e qualificazione 
                            del personale 
 
  1. Al fine di assicurare una adeguata formazione  e  qualificazione
al personale delle pubbliche amministrazioni pubbliche preposto  alla
redazione del piano di cui al presente decreto, il Dipartimento della
funzione   pubblica   predispone   e    divulga,    alle    pubbliche
amministrazioni tenute all'adozione del Piano integrato di  attivita'
e organizzazione, ivi  incluse  quelle  di  cui  all'articolo  6  del
presente decreto, specifici moduli formativi  coerenti  con  i  nuovi
obiettivi di programmazione, per il loro inserimento nell'ambito  dei
piani di formazione gia' previsti e finanziati a legislazione vigente
e adotta apposite linee giuda  per  il  coordinamento  dei  contenuti
delle sezioni del Piano.