Art. 12 
 
                       Autorita' indipendenti 
 
  1. Le autorita' indipendenti determinano gli  emolumenti  spettanti
ai componenti dei propri organi di amministrazione  e  controllo,  in
coerenza con i criteri di cui al presente  regolamento  e  deliberano
autonomamente la procedura di cui all'articolo 10.