Art. 13 
 
                   Norma transitoria e abrogazioni 
 
  1. I compensi fissati antecedentemente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente regolamento continuano ad essere applicati  dagli
enti fino alla scadenza  dei  relativi  mandati  fatto  salvo  quanto
previsto  dall'articolo  4,  comma  7,  e,  comunque,  fino  a  nuova
determinazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1. 
  2. La direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri  del  9
gennaio 2001, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  37  del  14
febbraio 2001, cessa di avere  effetto  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 23 agosto 2022 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                      Draghi          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Franco 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne
n. 2280