Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «organi di amministrazione e controllo ordinari»: quelli previsti ordinariamente e stabilmente dai rispettivi ordinamenti degli enti ed organismi di cui all'articolo 2; nel presente regolamento sono presi in considerazione l'organo monocratico di vertice, il vice dell'organo monocratico di vertice, il Consiglio di amministrazione o l'organo con tali poteri e l'organo di controllo. Per gli altri organi si fa riferimento a quanto previsto all'articolo 7; b) «organi di amministrazione e controllo straordinari»: quelli individuati come tali dalla normativa vigente in relazione a situazioni specifiche e straordinarie, anche con finalita' sostitutiva degli organi di cui alla lettera a), degli enti ed organismi di cui all'articolo 2; c) «emolumenti»: i compensi, i gettoni di presenza e ogni altra indennita' comunque riferibile allo svolgimento della carica, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti e degli organismi di cui all'articolo 2; d) «compensi»: emolumenti, ordinariamente determinati in ragione di anno o di durata del mandato, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti e degli organismi, di cui all'articolo 2; e) «gettoni di presenza»: emolumenti, con esclusione dei rimborsi spese, riconosciuti espressamente ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti e degli organismi, di cui all'articolo 2, non aventi carattere fisso, spettanti in caso di effettiva partecipazione alle riunioni e sedute degli organi collegiali; f) «ogni altro emolumento»: ogni altra indennita' comunque riferibile allo svolgimento della carica; g) «titolare»: il componente dell'organo di amministrazione e di controllo, ordinario e straordinario, degli enti e degli organismi di cui all'articolo 2; h) «supplente»: componente di un organo che temporaneamente esercita le competenze spettanti al titolare assente per dimissioni, cessazione, decadenza, assenza o impedimento; i) «ente»: l'ente o l'organismo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento; l) «amministrazione vigilante»: l'amministrazione o le amministrazioni che esercitano i poteri di vigilanza e di indirizzo sull'ente come previsto dalla relativa disciplina ordinamentale; m) «modifiche sostanziali»: variazioni che incidono significativamente sull'assetto ordinamentale preesistente dell'ente, ivi compresi gli effetti derivanti da un rilevante e sostanziale incremento delle attivita' svolte a seguito di nuove funzioni.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti normativi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si veda nelle note alle premesse.