Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «organi  di  amministrazione  e  controllo  ordinari»:  quelli
previsti ordinariamente  e  stabilmente  dai  rispettivi  ordinamenti
degli  enti  ed  organismi  di  cui  all'articolo  2;  nel   presente
regolamento sono presi  in  considerazione  l'organo  monocratico  di
vertice, il vice dell'organo monocratico di vertice, il Consiglio  di
amministrazione o l'organo con tali poteri e l'organo  di  controllo.
Per gli altri organi si fa riferimento a quanto previsto all'articolo
7; 
    b) «organi di amministrazione e controllo  straordinari»:  quelli
individuati  come  tali  dalla  normativa  vigente  in  relazione   a
situazioni  specifiche   e   straordinarie,   anche   con   finalita'
sostitutiva degli organi di  cui  alla  lettera  a),  degli  enti  ed
organismi di cui all'articolo 2; 
    c) «emolumenti»: i compensi, i gettoni di presenza e  ogni  altra
indennita' comunque riferibile allo  svolgimento  della  carica,  con
esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti  degli  organi
di amministrazione e di controllo,  ordinari  e  straordinari,  degli
enti e degli organismi di cui all'articolo 2; 
    d) «compensi»: emolumenti, ordinariamente determinati in  ragione
di anno o di durata del mandato, con esclusione dei  rimborsi  spese,
spettanti  ai  componenti  degli  organi  di  amministrazione  e   di
controllo, ordinari e straordinari, degli enti e degli organismi,  di
cui all'articolo 2; 
    e) «gettoni di presenza»: emolumenti, con esclusione dei rimborsi
spese, riconosciuti  espressamente  ai  componenti  degli  organi  di
amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti e
degli organismi, di cui all'articolo 2, non aventi  carattere  fisso,
spettanti in caso di effettiva partecipazione alle riunioni e  sedute
degli organi collegiali; 
    f)  «ogni  altro  emolumento»:  ogni  altra  indennita'  comunque
riferibile allo svolgimento della carica; 
    g) «titolare»: il componente dell'organo di amministrazione e  di
controllo, ordinario e straordinario, degli enti e degli organismi di
cui all'articolo 2; 
    h) «supplente»:  componente  di  un  organo  che  temporaneamente
esercita le competenze spettanti al titolare assente per  dimissioni,
cessazione, decadenza, assenza o impedimento; 
    i) «ente»: l'ente o l'organismo di cui all'articolo 1,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione degli enti di  cui
all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento; 
    l)   «amministrazione   vigilante»:   l'amministrazione   o    le
amministrazioni che esercitano i poteri di vigilanza e  di  indirizzo
sull'ente come previsto dalla relativa disciplina ordinamentale; 
    m)   «modifiche    sostanziali»:    variazioni    che    incidono
significativamente sull'assetto ordinamentale preesistente dell'ente,
ivi compresi gli effetti derivanti  da  un  rilevante  e  sostanziale
incremento delle attivita' svolte a seguito di nuove funzioni. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti normativi dell'art. 1  della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196, si veda nelle note alle premesse.