Art. 8 
 
                Gettoni di presenza e rimborsi spese 
 
  1. I gettoni di  presenza,  corrisposti  in  aggiunta  al  compenso
fisso, possono essere riconosciuti per i componenti degli  organi  di
enti di notevole complessita' organizzativa ai quali, per  statuto  o
ordinamento, viene richiesto un impegno particolarmente  rilevante  e
possono essere previsti esclusivamente in  occasione  delle  riunioni
degli organi collegiali ordinari e straordinari di amministrazione  e
controllo. 
  2. I gettoni di presenza sono erogabili in misura  complessiva  non
superiore al 20% dell'emolumento annuo e comprendono anche il ristoro
delle minute spese, con esclusione di quelle di viaggio e soggiorno. 
  3. Il provvedimento di determinazione dei gettoni di  presenza,  da
proporsi per  singolo  organo  statutario  unitamente  a  quella  del
compenso, e' stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 3. 
  4. E' vietata la corresponsione: 
    a) di piu' di un gettone di  presenza  per  componente  per  ogni
singola giornata, ancorche' nella stessa sia chiamato a partecipare a
consessi diversi dello stesso ente; 
    b) del gettone di presenza laddove l'organo convocato  non  abbia
raggiunto il numero legale. 
  5. I rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio non concorrono
alla  formazione  del  compenso,  fatte  salve  specifiche  norme  di
settore,  e  spettano  solo  per  lo  svolgimento   delle   attivita'
istituzionali svolte al di fuori della sede  di  servizio  o  laddove
disciplinati dagli atti di conferimento dell'incarico o  dal  decreto
di determinazione del compenso stesso, ovvero  previsti  da  leggi  o
regolamenti vigenti negli ordinamenti particolari degli enti.