Art. 9 
 
 Trattamento economico degli organi di Direzione generale degli enti 
 
  1. I Direttori generali degli enti, inquadrati secondo i rispettivi
ordinamenti  quali  organi  di   amministrazione,   percepiscono   un
trattamento economico  pari  a  quello  dei  Capi  dipartimento,  dei
dirigenti di prima o  di  seconda  fascia  in  ragione  della  classe
dimensionale di  cui  all'articolo  5,  comprendente  parte  fissa  e
variabile e  di  risultato,  in  conformita'  ai  relativi  contratti
collettivi  nazionali  di   lavoro   e   integrativi   del   comparto
dell'Amministrazione  vigilante.   E'   attribuito   un   trattamento
economico corrispondente a quello di dirigente di seconda  fascia  ai
Direttori generali degli enti rientranti nella I,  II  e  III  classe
dimensionale di cui all'articolo 5,  ovvero  di  dirigente  di  prima
fascia per gli enti appartenenti alla IV  classe  dimensionale  o  di
Capo Dipartimento ai direttori generali degli  enti  di  cui  alla  V
classe dimensionale, fatte salve diverse disposizioni di legge. 
  2. In relazione a quanto previsto dal comma 1 puo' essere applicata
la procedura di cui all'articolo 10.