Art. 10 Modifiche all'articolo 67 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 67 del regolamento approvato con Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle navi lagunari.».
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 67 (Obblighi delle navi non soggette all'assegnazione della linea di massimo carico). - 1. Le navi non soggette all'assegnazione della linea di massimo carico devono, a giudizio dell'ente tecnico: a) avere le scale delle immersioni di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579, senza obbligo di indicazioni in piedi inglesi; b) soddisfare alle condizioni di cui alla parte II ovvero all'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579, a seconda che non esercitino o esercitino la navigazione in zone riparate. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle navi lagunari.».