Art. 10 
 
Modifiche all'articolo 67 del regolamento approvato con  decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 67 del regolamento approvato con  Presidente  della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, e'  inserito  il
seguente: 
    «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano  alle
navi lagunari.». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  67  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  67   (Obblighi   delle   navi   non   soggette
          all'assegnazione della linea di massimo carico).  -  1.  Le
          navi non soggette all'assegnazione della linea  di  massimo
          carico devono, a giudizio dell'ente tecnico: 
                  a) avere le scale delle immersioni di cui  all'art.
          17 del decreto del Presidente  della  Repubblica  13  marzo
          1967,  n.  579,  senza  obbligo  di  indicazioni  in  piedi
          inglesi; 
                  b) soddisfare alle condizioni di cui alla parte  II
          ovvero  all'art.  120  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 13  marzo  1967,  n.  579,  a  seconda  che  non
          esercitino o esercitino la navigazione in zone riparate. 
              1-bis. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano alle navi lagunari.».