Art. 28 Modifiche all'articolo 112 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 112, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo le parole «navigazione nazionale locale» sono inserite le seguenti: «o nelle acque protette della laguna di Venezia».
Note all'art. 28: - Si riporta il testo dell'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 112 (Disposizioni per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento). - 1. Le navi da passeggeri costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione di quelle abilitate alla navigazione nazionale locale o nelle acque protette della laguna di Venezia, devono avere a bordo il dispositivo di sganciamento di cui all'art. 111. 2. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 puo' essere consentito per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento che le imbarcazioni di salvataggio aventi capacita' compresa tra 61 e 100 persone non siano ne' imbarcazioni di salvataggio a motore ne' imbarcazioni a propulsione meccanica diversa dal motore. 3. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 puo' essere consentito per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento che le pompe a mano delle imbarcazioni di salvataggio non siano di tipo approvato purche' le pompe di cui tali imbarcazioni sono dotate fossero gia' in opera alla data predetta e risultino efficienti.».