Art. 4 
 
Modifiche all'articolo 32 del regolamento approvato con  decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 32 del regolamento approvato con  Presidente  della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e'  inserito  il
seguente: 
    «4-bis.  Il  comando  di  bordo  di  una  nave  lagunare  segnala
all'armatore o, se previsto dal manuale di cui all'articolo  106-bis,
al  responsabile  da  esso  delegato,  le  dotazioni  che  presentano
deterioramenti o deficienze tali da  comprometterne  l'efficienza,  i
quali provvedono senza ritardo alla loro sostituzione.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  32  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  32  (Mantenimento  delle  condizioni  dopo  le
          visite). - 1. Dopo che una delle visite di cui all'art.  17
          e' stata compiuta, nessun cambiamento puo' essere apportato
          alle    sistemazioni    strutturali,    al     macchinario,
          all'armamento e in generale a tutto cio' ha formato oggetto
          della visita stessa, a meno che la nave venga sottoposta  a
          visita occasionale. 
                2. L'autorita' marittima,  sentito,  ove  lo  ritenga
          opportuno, l'ente tecnico,  puo'  ammettere  i  cambiamenti
          che, a suo giudizio, siano di lieve entita'. 
                3.   Le   condizioni   della   nave   e   delle   sue
          apparecchiature  devono  essere  mantenute  conformi   alle
          prescrizioni  del  presente  regolamento,  allo  scopo   di
          assicurare che la nave sotto tutti gli aspetti si  conservi
          idonea ad affrontare il  mare  senza  rischi  per  la  nave
          stessa e per le persone imbarcate. 
                4. Il comando di bordo  ha  l'obbligo  di  sostituire
          immediatamente, di propria  iniziativa,  le  dotazioni  che
          presentino   deterioramenti   o    deficienze    tali    da
          compromettere l'efficienza. 
              4-bis. Il comando di bordo di una nave lagunare segnala
          all'armatore o, se previsto dal manuale di cui all'articolo
          106-bis, al responsabile da esso delegato, le dotazioni che
          presentano   deterioramenti   o    deficienze    tali    da
          comprometterne  l'efficienza,  i  quali  provvedono   senza
          ritardo alla loro sostituzione.».