Art. 5 
 
Modifiche all'articolo 35 del regolamento approvato con  decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo  35  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2,
e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Sulle navi lagunari, i piani e i computi sono  tenuti  in
originale presso la sede della societa' armatrice e in copia a  bordo
e sono aggiornati a cura dell'armatore o, se previsto dal manuale  di
cui all'articolo 106-bis, di un suo  delegato.  I  piani  delle  navi
lagunari nuove di stazza lorda inferiore alle venticinque  tonnellate
possono  essere  sostituiti  da  un  piano  di  sicurezza,  approvato
dall'ente tecnico, contenente le informazioni  di  cui  al  comma  1,
lettere e) e g).». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  35  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 35 (Piani da  presentare  alla  commissione  di
          visita). -  1.  Almeno  sette  giorni  prima  della  visita
          iniziale  della  nave  gli  interessati  devono  mettere  a
          disposizione della commissione di visita, con il  visto  di
          approvazione dell'ente tecnico, i seguenti piani o computi,
          salvo quelli che non  siano  ritenuti  necessari  dall'ente
          tecnico in relazione alla grandezza o al tipo della nave  o
          al servizio cui essa e' destinata riguardanti: 
                  a) la compartimentazione di  galleggiabilita',  per
          le navi che vi sono soggette; 
                  b) l'impianto centralizzato di manovra delle  porte
          stagne, se esiste; 
                  c) l'impianto di esaurimento sentina; 
                  d) la compartimentazione tagliafuoco, per  le  navi
          che vi sono soggette; 
                  e)  tutte  le  sistemazioni  antincendio  mobili  e
          fisse, compresi gli impianti fissi per  la  segnalazione  e
          l'estinzione degli incendi, per le navi che devono  esserne
          dotate; 
                  f) i mezzi di sfuggita; 
                  g) la sistemazione dei mezzi di salvataggio; 
                  h) la sistemazione degli organi di governo; 
                  i) la sistemazione delle bussole; 
                  l) la sistemazione dei fanali; 
                  m) le trasmissioni degli ordini; 
                  n)  i  computi  relativi  alla  stabilita'  a  nave
          integra e in condizioni di allagamento,  per  le  navi  che
          sono soggette a  norme  su  tali  condizioni,  nonche'  gli
          elementi delle carene diritte. 
                Nel  corso   delle   procedure   per   l'approvazione
          suddetta, che attesta la corrispondenza di  detti  piani  e
          computi  alle  norme  della  convenzione  e  del   presente
          regolamento, l'ente tecnico provvede altresi' alla verifica
          della corrispondenza ai seguenti requisiti ricorrenti nella
          convenzione:  «efficace»,  «soddisfacente»,  «accettabile»,
          «prescritto        dall'amministrazione»,        «approvato
          dall'amministrazione» e simili di materiali,  sistemazioni,
          impianti e apparecchiature di cui ai  disegni  relativi  ai
          punti suddetti. 
                2. I piani ed i computi di cui  al  comma  precedente
          devono essere tenuti a  bordo  ed  aggiornati  a  cura  del
          comandante o di un ufficiale responsabile ed ogni  modifica
          vi deve essere riportata con ogni possibile  sollecitudine;
          in  occasione  delle  visite   periodiche,   intermedie   o
          occasionali essi devono essere messi a  disposizione  degli
          organi che effettuano le visite stesse  ogni  qualvolta  da
          questi ritenuto necessario. 
                2-bis. Sulle navi lagunari, i piani e i computi  sono
          tenuti in originale presso la sede della societa' armatrice
          e in copia a bordo e sono aggiornati a  cura  dell'armatore
          o, se previsto dal manuale di cui all'articolo 106-bis,  di
          un suo delegato. I  piani  delle  navi  lagunari  nuove  di
          stazza lorda inferiore alle venticinque tonnellate  possono
          essere sostituiti  da  un  piano  di  sicurezza,  approvato
          dall'ente tecnico, contenente le  informazioni  di  cui  al
          comma 1, lettere e) e g). 
                3. Deve essere messo a disposizione della commissione
          ogni eventuale  altro  piano  prescritto  dal  Ministero  o
          richiesto dall'ente tecnico.».