Art. 5 Modifiche all'articolo 35 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 35 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Sulle navi lagunari, i piani e i computi sono tenuti in originale presso la sede della societa' armatrice e in copia a bordo e sono aggiornati a cura dell'armatore o, se previsto dal manuale di cui all'articolo 106-bis, di un suo delegato. I piani delle navi lagunari nuove di stazza lorda inferiore alle venticinque tonnellate possono essere sostituiti da un piano di sicurezza, approvato dall'ente tecnico, contenente le informazioni di cui al comma 1, lettere e) e g).».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 35 (Piani da presentare alla commissione di visita). - 1. Almeno sette giorni prima della visita iniziale della nave gli interessati devono mettere a disposizione della commissione di visita, con il visto di approvazione dell'ente tecnico, i seguenti piani o computi, salvo quelli che non siano ritenuti necessari dall'ente tecnico in relazione alla grandezza o al tipo della nave o al servizio cui essa e' destinata riguardanti: a) la compartimentazione di galleggiabilita', per le navi che vi sono soggette; b) l'impianto centralizzato di manovra delle porte stagne, se esiste; c) l'impianto di esaurimento sentina; d) la compartimentazione tagliafuoco, per le navi che vi sono soggette; e) tutte le sistemazioni antincendio mobili e fisse, compresi gli impianti fissi per la segnalazione e l'estinzione degli incendi, per le navi che devono esserne dotate; f) i mezzi di sfuggita; g) la sistemazione dei mezzi di salvataggio; h) la sistemazione degli organi di governo; i) la sistemazione delle bussole; l) la sistemazione dei fanali; m) le trasmissioni degli ordini; n) i computi relativi alla stabilita' a nave integra e in condizioni di allagamento, per le navi che sono soggette a norme su tali condizioni, nonche' gli elementi delle carene diritte. Nel corso delle procedure per l'approvazione suddetta, che attesta la corrispondenza di detti piani e computi alle norme della convenzione e del presente regolamento, l'ente tecnico provvede altresi' alla verifica della corrispondenza ai seguenti requisiti ricorrenti nella convenzione: «efficace», «soddisfacente», «accettabile», «prescritto dall'amministrazione», «approvato dall'amministrazione» e simili di materiali, sistemazioni, impianti e apparecchiature di cui ai disegni relativi ai punti suddetti. 2. I piani ed i computi di cui al comma precedente devono essere tenuti a bordo ed aggiornati a cura del comandante o di un ufficiale responsabile ed ogni modifica vi deve essere riportata con ogni possibile sollecitudine; in occasione delle visite periodiche, intermedie o occasionali essi devono essere messi a disposizione degli organi che effettuano le visite stesse ogni qualvolta da questi ritenuto necessario. 2-bis. Sulle navi lagunari, i piani e i computi sono tenuti in originale presso la sede della societa' armatrice e in copia a bordo e sono aggiornati a cura dell'armatore o, se previsto dal manuale di cui all'articolo 106-bis, di un suo delegato. I piani delle navi lagunari nuove di stazza lorda inferiore alle venticinque tonnellate possono essere sostituiti da un piano di sicurezza, approvato dall'ente tecnico, contenente le informazioni di cui al comma 1, lettere e) e g). 3. Deve essere messo a disposizione della commissione ogni eventuale altro piano prescritto dal Ministero o richiesto dall'ente tecnico.».