Art. 55 
 
Modifiche all'articolo 228 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 228  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5,
e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano  alle
navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: 
      a)  e'  verificato,  durante  l'esercizio,  il  rispetto  della
portata massima stabilita dai documenti di stabilita'; 
      b) nessun imbarco, sbarco o travaso di  liquidi,  quali  acqua,
anche di  zavorra,  o  combustibili,  puo'  essere  effettuato  senza
l'autorizzazione  del  comandante  o  del  personale,   appositamente
dedicato, della societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1; 
      c) i sondaggi delle sentine, delle intercapedini e dei depositi
di liquidi sono eseguiti almeno una volta al  giorno  e  annotati  su
apposito  registro,  salvo  per  le  navi  delle  societa'   di   cui
all'articolo  106-bis,  comma  1,  per  le  quali  e'  consentita  la
possibilita' di attuare una procedura equivalente.». 
 
          Note all'art. 55: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  228  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  228  (Altri  controlli).  -  1.  I  mezzi   di
          esaurimento e di  bilanciamento,  nonche'  le  condotte  di
          ventilazione  con  le  relative  serrande   devono   essere
          controllati con la massima frequenza  consentita  dal  loro
          numero, con opportuno criterio di rotazione,  in  modo  che
          gli intervalli fra una verifica e l'altra siano piu'  brevi
          possibile. 
                2. Per le navi da passeggeri  devono  essere  inoltre
          accertati  giornalmente  gli  elementi  variabili  per   la
          determinazione della stabilita'. 
                3. Per la navi da carico il controllo degli  elementi
          di stabilita' deve  essere  effettuato  ogni  qualvolta  si
          verifichino notevoli variazioni nelle condizioni di carico. 
                4.  Nessun  imbarco,  sbarco  o  travaso  di  liquidi
          (acqua, anche  di  zavorra,  o  combustibili)  puo'  essere
          effettuato senza l'autorizzazione del comandante. 
                5. I sondaggi delle sentine,  delle  intercapedini  e
          dei depositi di liquidi devono essere eseguiti  almeno  una
          volta al giorno e annotati su apposito registro. 
                5-bis. Le disposizioni dei commi da  2  a  5  non  si
          applicano alle navi  lagunari,  per  le  quali  valgono  le
          seguenti: 
                  a) e' verificato, durante l'esercizio, il  rispetto
          della  portata   massima   stabilita   dai   documenti   di
          stabilita'; 
                  b) nessun imbarco, sbarco  o  travaso  di  liquidi,
          quali acqua, anche di zavorra, o combustibili, puo'  essere
          effettuato senza  l'autorizzazione  del  comandante  o  del
          personale, appositamente dedicato, della  societa'  di  cui
          all'articolo 106-bis, comma 1; 
              c) i sondaggi delle sentine, delle intercapedini e  dei
          depositi di liquidi  sono  eseguiti  almeno  una  volta  al
          giorno e annotati su apposito registro, salvo per  le  navi
          delle societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1, per le
          quali  e'  consentita  la  possibilita'  di   attuare   una
          procedura equivalente.».