Art. 55 Modifiche all'articolo 228 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 228 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) e' verificato, durante l'esercizio, il rispetto della portata massima stabilita dai documenti di stabilita'; b) nessun imbarco, sbarco o travaso di liquidi, quali acqua, anche di zavorra, o combustibili, puo' essere effettuato senza l'autorizzazione del comandante o del personale, appositamente dedicato, della societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1; c) i sondaggi delle sentine, delle intercapedini e dei depositi di liquidi sono eseguiti almeno una volta al giorno e annotati su apposito registro, salvo per le navi delle societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1, per le quali e' consentita la possibilita' di attuare una procedura equivalente.».
Note all'art. 55: - Si riporta il testo dell'articolo 228 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 228 (Altri controlli). - 1. I mezzi di esaurimento e di bilanciamento, nonche' le condotte di ventilazione con le relative serrande devono essere controllati con la massima frequenza consentita dal loro numero, con opportuno criterio di rotazione, in modo che gli intervalli fra una verifica e l'altra siano piu' brevi possibile. 2. Per le navi da passeggeri devono essere inoltre accertati giornalmente gli elementi variabili per la determinazione della stabilita'. 3. Per la navi da carico il controllo degli elementi di stabilita' deve essere effettuato ogni qualvolta si verifichino notevoli variazioni nelle condizioni di carico. 4. Nessun imbarco, sbarco o travaso di liquidi (acqua, anche di zavorra, o combustibili) puo' essere effettuato senza l'autorizzazione del comandante. 5. I sondaggi delle sentine, delle intercapedini e dei depositi di liquidi devono essere eseguiti almeno una volta al giorno e annotati su apposito registro. 5-bis. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) e' verificato, durante l'esercizio, il rispetto della portata massima stabilita dai documenti di stabilita'; b) nessun imbarco, sbarco o travaso di liquidi, quali acqua, anche di zavorra, o combustibili, puo' essere effettuato senza l'autorizzazione del comandante o del personale, appositamente dedicato, della societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1; c) i sondaggi delle sentine, delle intercapedini e dei depositi di liquidi sono eseguiti almeno una volta al giorno e annotati su apposito registro, salvo per le navi delle societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1, per le quali e' consentita la possibilita' di attuare una procedura equivalente.».