Art. 61 
 
   Personale di nuova assunzione e stagionale per le navi lagunari 
 
  1. Dopo l'articolo 235 del regolamento approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e'  inserito  il
seguente: 
    «Art. 235-bis (Personale di nuova assunzione e stagionale per  le
navi lagunari). - 1. Il personale di nuova assunzione e il  personale
stagionale partecipa, prima dell'imbarco sulle  navi  lagunari,  alle
esercitazioni di cui agli articoli 232, 233, comma 3-bis, 234,  comma
5-bis e 235, comma 2-bis ed  e'  familiarizzato  con  la  nave  e  le
procedure di sicurezza all'atto dell'imbarco.».