Art. 61 Personale di nuova assunzione e stagionale per le navi lagunari 1. Dopo l'articolo 235 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e' inserito il seguente: «Art. 235-bis (Personale di nuova assunzione e stagionale per le navi lagunari). - 1. Il personale di nuova assunzione e il personale stagionale partecipa, prima dell'imbarco sulle navi lagunari, alle esercitazioni di cui agli articoli 232, 233, comma 3-bis, 234, comma 5-bis e 235, comma 2-bis ed e' familiarizzato con la nave e le procedure di sicurezza all'atto dell'imbarco.».