Art. 65 Modifiche all'articolo 246 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 246 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) sul giornale di bordo o sul registro delle esercitazioni delle navi di stazza lorda superiore o uguale a 150 tonnellate, sono annotati a cura del comando e della societa' armatrice: 1) i controlli, le verifiche e le manutenzioni dei mezzi antincendio; 2) le istruzioni e le esercitazioni effettuate; 3) le visite e i controlli dell'autorita' marittima; 4) le altre indicazioni ritenute opportune; b) nell'inventario sono elencate le apparecchiature antincendio, fisse e portatili, dell'intera nave; c) le pagine del registro delle esercitazioni e dell'inventario sono numerate e firmate dall'autorita' marittima. Nella prima pagina sono indicati il numero delle pagine e la data di rilascio del documento; d) il giornale di bordo e il registro delle esercitazioni sono resi disponibili per il controllo dell'autorita' marittima, se richiesto; e) un estratto dell'inventario di cui alla lettera b) e' mantenuto a bordo.».
Note all'art. 65: - Si riporta il testo dell'articolo 246 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 246 (Giornale del servizio antincendio e inventario dei relativi mezzi). - 1. Su tutte le navi devono essere tenuti a cura del comando, un giornale antincendio ed un inventario dei mezzi antincendio. 2. Sul primo devono essere registrati: a) i controlli, le verifiche e le manutenzioni dei mezzi antincendio; b) le istruzioni e le esercitazioni effettuate; c) le visite ed i controlli dell'autorita' marittima; d) l'elenco completo dei componenti, effettivi e riserve, della squadra dei vigili del fuoco, se esiste; e) tutte le altre indicazioni ritenute opportune. 3. Nell'inventario debbono essere elencate tutte le apparecchiature antincendio, fisse e portatili, dell'intera nave. 4. Le pagine del giornale e dell'inventario devono essere numerate e firmate dall'autorita' marittima; nella prima pagina devono essere indicate il numero delle pagine e le date del rilascio del documento. 5. Il giornale e l'inventario debbono essere disponibili per il controllo dell'autorita' marittima ad ogni approdo. 5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) sul giornale di bordo o sul registro delle esercitazioni delle navi di stazza lorda superiore o uguale a 150 tonnellate, sono annotati a cura del comando e della societa' armatrice: 1) i controlli, le verifiche e le manutenzioni dei mezzi antincendio; 2) le istruzioni e le esercitazioni effettuate; 3) le visite e i controlli dell'autorita' marittima; 4) le altre indicazioni ritenute opportune; b) nell'inventario sono elencate le apparecchiature antincendio, fisse e portatili, dell'intera nave; c) le pagine del registro delle esercitazioni e dell'inventario sono numerate e firmate dall'autorita' marittima. Nella prima pagina sono indicati il numero delle pagine e la data di rilascio del documento; d) il giornale di bordo e il registro delle esercitazioni sono resi disponibili per il controllo dell'autorita' marittima, se richiesto; e) un estratto dell'inventario di cui alla lettera b) e' mantenuto a bordo.».