Art. 65 
 
Modifiche all'articolo 246 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 246  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5,
e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si applicano  alle
navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: 
      a) sul giornale di bordo o  sul  registro  delle  esercitazioni
delle navi di stazza lorda superiore o uguale a 150 tonnellate,  sono
annotati a cura del comando e della societa' armatrice: 
        1) i controlli, le verifiche  e  le  manutenzioni  dei  mezzi
antincendio; 
        2) le istruzioni e le esercitazioni effettuate; 
        3) le visite e i controlli dell'autorita' marittima; 
        4) le altre indicazioni ritenute opportune; 
      b)   nell'inventario   sono   elencate    le    apparecchiature
antincendio, fisse e portatili, dell'intera nave; 
      c) le pagine del registro delle esercitazioni e dell'inventario
sono numerate e firmate dall'autorita' marittima. Nella prima  pagina
sono indicati il numero delle  pagine  e  la  data  di  rilascio  del
documento; 
      d) il giornale di bordo e il registro delle esercitazioni  sono
resi  disponibili  per  il  controllo  dell'autorita'  marittima,  se
richiesto; 
      e) un estratto  dell'inventario  di  cui  alla  lettera  b)  e'
mantenuto a bordo.». 
 
          Note all'art. 65: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  246  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  246  (Giornale  del  servizio  antincendio   e
          inventario dei relativi mezzi).  -  1.  Su  tutte  le  navi
          devono essere  tenuti  a  cura  del  comando,  un  giornale
          antincendio ed un inventario dei mezzi antincendio. 
                2. Sul primo devono essere registrati: 
                  a) i controlli, le verifiche e le manutenzioni  dei
          mezzi antincendio; 
                  b) le istruzioni e le esercitazioni effettuate; 
                  c)  le  visite  ed   i   controlli   dell'autorita'
          marittima; 
                  d) l'elenco completo dei  componenti,  effettivi  e
          riserve, della squadra dei vigili del fuoco, se esiste; 
                  e) tutte le altre indicazioni ritenute opportune. 
                3. Nell'inventario debbono essere elencate  tutte  le
          apparecchiature antincendio, fisse e portatili, dell'intera
          nave. 
                4. Le pagine del giornale  e  dell'inventario  devono
          essere numerate e firmate dall'autorita'  marittima;  nella
          prima pagina devono essere indicate il numero delle  pagine
          e le date del rilascio del documento. 
                5.  Il  giornale  e   l'inventario   debbono   essere
          disponibili per il controllo  dell'autorita'  marittima  ad
          ogni approdo. 
                5-bis. Le disposizioni dei commi da  1  a  5  non  si
          applicano alle navi  lagunari,  per  le  quali  valgono  le
          seguenti: 
                  a) sul giornale  di  bordo  o  sul  registro  delle
          esercitazioni delle navi di stazza lorda superiore o uguale
          a 150 tonnellate, sono annotati a cura del comando e  della
          societa' armatrice: 
                    1) i controlli, le verifiche  e  le  manutenzioni
          dei mezzi antincendio; 
                    2) le istruzioni e le esercitazioni effettuate; 
                    3)  le  visite  e  i   controlli   dell'autorita'
          marittima; 
                    4) le altre indicazioni ritenute opportune; 
                  b) nell'inventario sono elencate le apparecchiature
          antincendio, fisse e portatili, dell'intera nave; 
                  c) le pagine del  registro  delle  esercitazioni  e
          dell'inventario  sono  numerate  e  firmate  dall'autorita'
          marittima. Nella prima pagina sono indicati il numero delle
          pagine e la data di rilascio del documento; 
                  d)  il  giornale  di  bordo  e  il  registro  delle
          esercitazioni  sono  resi  disponibili  per  il   controllo
          dell'autorita' marittima, se richiesto; 
                  e) un estratto dell'inventario di cui alla  lettera
          b) e' mantenuto a bordo.».