Art. 5 Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile 1. Il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' finanziato, per l'anno 2022, nella misura di euro 10 milioni. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2018 da destinare alle esigenze per investimenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.