Art. 5 
 
      Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile 
 
  1. Il Fondo regionale di protezione civile di cui  all'articolo  45
del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  e'  finanziato,  per
l'anno 2022, nella misura di euro 10 milioni. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo da trasferire alla Presidenza del  Consiglio  dei
ministri  per  le  esigenze   derivanti   dagli   eventi   calamitosi
verificatisi  nell'anno  2018  da   destinare   alle   esigenze   per
investimenti delle Regioni e delle  Province  Autonome  di  Trento  e
Bolzano, di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge  23  ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2018, n. 136.