Art. 6 Disposizioni finanziarie 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' incrementato di 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028. 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29 milioni di euro per l'anno 2023 e dal comma 1, del presente articolo, pari a 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede: a) quanto a 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1. 3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.