Art. 18 
 
Proroga  di  termini  per  la  realizzazione  del   nuovo   complesso
  ospedaliero della citta' di Siracusa e  per  il  risanamento  delle
  baraccopoli di Messina 
 
  1. All'articolo 42-bis del decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «entro due anni dalla data  di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro tre anni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto»; 
    b) al comma 2 le parole: «prorogabile per  un  solo  anno.»  sono
sostituite dalle seguenti: «prorogabile per due anni.». 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2023,  il  Presidente  della  Regione
Siciliana subentra nel ruolo di Commissario straordinario del Governo
ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
La durata dell'incarico del Commissario straordinario e'  fissata  al
31 dicembre 2023.