Art. 5 
 
        Proroga di termini in materia di istruzione e merito 
 
  1. All'articolo 58, comma 5-septies, del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole: «a decorrere  dal  1°  settembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° settembre 2023». 
  2. All'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233, le parole: «31 marzo 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 maggio 2023». 
  3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre  2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre  2019,
n.  159,  le  parole:  «entro  l'anno  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro l'anno 2023» e le parole: «negli anni scolastici dal
2021/22 al  2023/24»  sono  sostitute  dalle  seguenti:  «negli  anni
scolastici dal 2022/23 al 2024/25». 
  4. All'articolo 14, comma 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99,  le
parole: «Per l'anno 2022» sono sostituite dalle  seguenti:  «Per  gli
anni 2022 e 2023». 
  5. All'articolo 4 del  decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.  244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  19,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»; 
    b) al  comma  2-bis,  le  parole:  «al  31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024». 
  6. All'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 28  giugno  2019,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  2019,  n.
81, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo,  le  parole:  «,  dell'universita'  e  della
ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «e del merito»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «, fermo  restando  il  termine
del 31 dicembre 2021,» sono soppresse. 
  7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.  75,
dopo il comma 15 e'  inserito  il  seguente:  «15-bis.  Le  procedure
selettive di  cui  al  comma  15  sono  prorogate  per  l'anno  2023,
limitatamente alla progressione all'area dei  direttori  dei  servizi
generali  e  amministrativi  del   personale   amministrativo   delle
istituzioni scolastiche.». 
  8. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,
dopo le parole: «per l'anno scolastico 2022/2023»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e per l'anno scolastico 2023/2024». 
  9. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alinea, le parole: «e 2021/2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»; 
    b) al  comma  1,  lettera  a),  le  parole:  «e  2021/2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»; 
    c) al comma 2, le parole: «ed euro 2,85 milioni  nell'anno  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «, euro 2,85 milioni nell'anno  2022,
euro 1.625.183 per il 2023, ed euro 2.437.774 per l'anno 2024»; 
    d) al comma 5, dopo la lettera b-sexies) e' aggiunta la seguente:
«b-septies) quanto a euro 1.625.183 per il 2023 ed euro 2.437.774 per
l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione  del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190.»; 
    e) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure  urgenti  per
lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024». 
  10. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,  le
parole: «al perdurare della vigenza dello stato di emergenza  di  cui
alla deliberazione del Consiglio dei ministri del  31  gennaio  2020»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre  2023,   per   dare
attuazione alla Missione 4 - Componente  1  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza». 
  11. Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del  secondo  ciclo
di istruzione, la previsione di cui  all'articolo  1,  comma  6,  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,  limitatamente  agli  articoli  13,
comma 2, lettera c), e 14, comma 3, ultimo periodo, in relazione alle
attivita'  assimilabili  all'alternanza  scuola-lavoro,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' prorogata  all'anno  scolastico
2022/2023. Le esperienze maturate  nei  percorsi  per  le  competenze
trasversali e l'orientamento possono costituire  comunque  parte  del
colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n.
62 del 2017.