Art. 2 Funzionalita' del Portale del reclutamento 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, le regioni e gli enti locali ricorrono all'utilizzo del Portale. A tal fine, mediante la procedura di accreditamento di cui all'art. 3 regioni ed enti locali dispongono di una propria area riservata nella quale: a) pubblicano bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato, gli avvisi per la mobilita' dei dipendenti pubblici e gli avvisi di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Resta fermo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, secondo cui, al fine di rafforzare la propria capacita' amministrativa, per il conferimento di incarichi professionali le amministrazioni, con riferimento a procedure da avviare e gia' avviate, possono ricorrere al Portale; b) ricevono e monitorano le candidature relative ai bandi e agli avvisi di cui alla lettera a); c) producono report e analisi statistiche; d) acquisiscono e ricercano i curricula vitae dei candidati alle procedure di cui alla lettera a); e) pubblicano le graduatorie finali di merito e gli esiti delle procedure di cui alla lettera a); f) ricercano professionisti ed esperti a cui conferire incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa procedura selettiva. Resta fermo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, quanto previsto dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dagli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; g) pubblicano l'avviso selettivo per individuare i componenti degli organismi indipendenti di valutazione; h) effettuano comunicazioni agli utenti. 2. Al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di autonomia costituzionalmente garantiti alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano e relativi enti locali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri stipulera', con le regioni a statuto speciale, con le Province autonome di Trento e Bolzano e con i relativi enti locali, specifici protocolli per l'applicazione del presente decreto, prevedendo misure speciali per il pieno rispetto delle specificita' statutarie e del principio del bilinguismo.