Art. 4 
 
                        Progetti ammissibili 
 
  1. I progetti ammissibili alle  agevolazioni  devono  prevedere  la
realizzazione di attivita' di ricerca industriale e di  preponderante
sviluppo sperimentale, affrontando almeno uno dei seguenti  argomenti
previsti  nel  dettaglio  dal  bando  transnazionale  congiunto  2022
«Gestione  delle   risorse   idriche:   resilienza,   adattamento   e
mitigazione  agli  eventi  idroclimatici  estremi  e   strumenti   di
gestione» e non e' obbligatorio che gli stessi trattino tutti i sotto
argomenti all'interno dell'argomento scelto: 
    a)   resilienza,   adattamento   e   mitigazione   agli    eventi
idroclimatici estremi e relativi sotto argomenti; 
    b) strumenti per la gestione dell'acqua - nel contesto di  eventi
idroclimatici estremi e relativi sotto argomenti; 
    c) miglioramento della  governance  dell'acqua  nel  contesto  di
eventi idroclimatici estremi e  contesti  internazionali  e  relativi
sotto argomenti. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita' alle  agevolazioni,  i  progetti  di
ricerca e sviluppo devono: 
    a) essere selezionati nel  bando  transnazionale  congiunto  2022
«Gestione  delle   risorse   idriche:   resilienza,   adattamento   e
mitigazione  agli  eventi  idroclimatici  estremi  e   strumenti   di
gestione» nell'ambito del partenariato europeo Water4All; 
    b) contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici e  alla
transizione digitale. La procedura di selezione  comprende  l'impegno
che il contributo climatico dell'investimento, secondo la metodologia
di cui all'Allegato VI del regolamento (UE) 2021/241  ed  individuato
con il codice  022,  rappresenti  almeno  il  60%  del  costo  totale
dell'investimento,  nonche'  l'impegno  che  il  contributo  digitale
dell'investimento, secondo la metodologia di cui all'Allegato VII del
medesimo  regolamento  ed  individuato  con  il   codice   009   bis,
rappresenti almeno il 40% del costo totale dell'investimento; 
    c) garantire il rispetto del principio DNSH ai sensi dell'art. 17
del regolamento (UE) 2020/852; 
    d) essere conformi agli  orientamenti  tecnici  sull'applicazione
del principio "non arrecare un  danno  significativo"  (Comunicazione
della Commissione europea 2021/C58/01)  ed  assenza,  nella  proposta
progettuale ed in fase di realizzazione delle attivita'  progettuali,
di: 
      I. attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a
valle; 
      II. attivita' nell'ambito del sistema di scambio  di  quote  di
emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra
che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; 
      III.   attivita'   connesse   alle   discariche   di   rifiuti,
inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; 
      IV. attivita' in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti
potrebbe causare danni all'ambiente; 
    e)  rispettare  la  pertinente  normativa  ambientale  dell'UE  e
nazionale; 
    e-bis) fornire una lista di tutti i settori verso  i  quali  sono
fatti gli investimenti, individuati secondo il loro  codice  NACE  (a
livello di divisione); 
    f) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2,
nell'ambito di una o piu' delle proprie  unita'  locali  ubicate  nel
territorio nazionale; 
    g) essere avviati  successivamente  alla  data  di  presentazione
della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non  oltre
tre mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del
progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del  primo  impegno
giuridicamente vincolante ad ordinare  attrezzature  o  di  qualsiasi
altro impegno che renda irreversibile l'investimento,  a  seconda  di
quale condizione si verifichi prima. La predetta data di  avvio  deve
essere espressamente  indicata  dal  soggetto  beneficiario,  che  e'
tenuto a trasmettere al Ministero, entro trenta giorni  dalla  stessa
data di avvio,  una  specifica  dichiarazione  resa  ai  sensi  degli
articoli 47 e 76 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445; 
    h) garantire l'impegno a riferire in merito all'attuazione  della
misura a meta' della durata del regime e alla fine dello stesso; 
    i) avere una durata non superiore a trentasei mesi; 
    l) qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti,  prevedere
che ciascun proponente sostenga almeno il  10  per  cento  dei  costi
complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il  5  per
cento in tutti gli altri casi; 
    m) garantire l'assenza del relativo finanziamento  a  valere  sul
dispositivo e/o su altri  programmi  dell'Unione  o  nazionali  (c.d.
assenza del doppio finanziamento). 
  3.  Il  Ministero  esclude  dai  finanziamenti  i  seguenti  codici
Nace/Ateco: 
    - 05: estrazione di carbone (esclusa torba) 
    - 06: estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 
    - 07: estrazione di  minerali  metalliferi,  08.9  estrazione  di
minerali e prodotti di cava n.c.a (e ingenerale tutta la sezione b  -
attivita' estrattiva) 
    - 24.46: trattamento dei combustibili nucleari 
    - 09: attivita' di supporto all'estrazione di petrolio e  di  gas
naturale 
    -  19:  fabbricazione  di  coke  e   prodotti   derivanti   dalla
raffinazione del petrolio 
    - 35.2: produzione di gas; distribuzione di combustibili  gassosi
mediante condotte 
    - 38.21: trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi 
    - 38.22: trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi 
  4. Il Ministero non finanziera'  le  attivita'  escluse  dal  Fondo
InvestEU, ai sensi dell'Allegato V punto B del  regolamento  (UE)  24
marzo 2021 n. 2021/523. 
  5. Gli obiettivi della procedura  selettiva  saranno  coerenti  con
l'art. 4 del regolamento (UE) 2021/241 e la Scheda di dettaglio della
Missione-Componente del PNRR. 
  6.  L'importo  massimo  dell'agevolazione  concessa  e'   di   euro
600.000,00. 
  7. Con riferimento ai Progetti marchio di eccellenza delle  imprese
italiane,  il  Ministero  si  riservala   facolta'   di   verificarne
l'effettiva sostenibilita'.