Art. 4 Progetti ammissibili 1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attivita' di ricerca industriale e di preponderante sviluppo sperimentale, affrontando almeno uno dei seguenti argomenti previsti nel dettaglio dal bando transnazionale congiunto 2022 «Gestione delle risorse idriche: resilienza, adattamento e mitigazione agli eventi idroclimatici estremi e strumenti di gestione» e non e' obbligatorio che gli stessi trattino tutti i sotto argomenti all'interno dell'argomento scelto: a) resilienza, adattamento e mitigazione agli eventi idroclimatici estremi e relativi sotto argomenti; b) strumenti per la gestione dell'acqua - nel contesto di eventi idroclimatici estremi e relativi sotto argomenti; c) miglioramento della governance dell'acqua nel contesto di eventi idroclimatici estremi e contesti internazionali e relativi sotto argomenti. 2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono: a) essere selezionati nel bando transnazionale congiunto 2022 «Gestione delle risorse idriche: resilienza, adattamento e mitigazione agli eventi idroclimatici estremi e strumenti di gestione» nell'ambito del partenariato europeo Water4All; b) contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici e alla transizione digitale. La procedura di selezione comprende l'impegno che il contributo climatico dell'investimento, secondo la metodologia di cui all'Allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 ed individuato con il codice 022, rappresenti almeno il 60% del costo totale dell'investimento, nonche' l'impegno che il contributo digitale dell'investimento, secondo la metodologia di cui all'Allegato VII del medesimo regolamento ed individuato con il codice 009 bis, rappresenti almeno il 40% del costo totale dell'investimento; c) garantire il rispetto del principio DNSH ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852; d) essere conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01) ed assenza, nella proposta progettuale ed in fase di realizzazione delle attivita' progettuali, di: I. attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; II. attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; III. attivita' connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; IV. attivita' in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare danni all'ambiente; e) rispettare la pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; e-bis) fornire una lista di tutti i settori verso i quali sono fatti gli investimenti, individuati secondo il loro codice NACE (a livello di divisione); f) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, nell'ambito di una o piu' delle proprie unita' locali ubicate nel territorio nazionale; g) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre tre mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che e' tenuto a trasmettere al Ministero, entro trenta giorni dalla stessa data di avvio, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; h) garantire l'impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a meta' della durata del regime e alla fine dello stesso; i) avere una durata non superiore a trentasei mesi; l) qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il 5 per cento in tutti gli altri casi; m) garantire l'assenza del relativo finanziamento a valere sul dispositivo e/o su altri programmi dell'Unione o nazionali (c.d. assenza del doppio finanziamento). 3. Il Ministero esclude dai finanziamenti i seguenti codici Nace/Ateco: - 05: estrazione di carbone (esclusa torba) - 06: estrazione di petrolio greggio e di gas naturale - 07: estrazione di minerali metalliferi, 08.9 estrazione di minerali e prodotti di cava n.c.a (e ingenerale tutta la sezione b - attivita' estrattiva) - 24.46: trattamento dei combustibili nucleari - 09: attivita' di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale - 19: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio - 35.2: produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte - 38.21: trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi - 38.22: trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi 4. Il Ministero non finanziera' le attivita' escluse dal Fondo InvestEU, ai sensi dell'Allegato V punto B del regolamento (UE) 24 marzo 2021 n. 2021/523. 5. Gli obiettivi della procedura selettiva saranno coerenti con l'art. 4 del regolamento (UE) 2021/241 e la Scheda di dettaglio della Missione-Componente del PNRR. 6. L'importo massimo dell'agevolazione concessa e' di euro 600.000,00. 7. Con riferimento ai Progetti marchio di eccellenza delle imprese italiane, il Ministero si riservala facolta' di verificarne l'effettiva sostenibilita'.