Art. 11 
 
      Adeguamento delle stazioni di prova ATP gia' autorizzate 
 
  1. Entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, le stazioni di prova ATP non dipendenti dall'amministrazione
statale, gia' autorizzate ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  dei
trasporti del 3 luglio 1980 e del decreto del Ministro dei  trasporti
del 30 aprile 1987 o, comunque, operanti e comunicate al Segretariato
dell'ONU a Ginevra,  devono  comprovare  il  possesso  dei  requisiti
prescritti dagli articoli 3, 4 e 5, del presente decreto ad eccezione
di quello relativo alle dimensioni minime del tunnel, di cui all'art.
4 comma 1, lettera b). 
  2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1,  l'attivita'
della stazione di prova ATP e' sospesa con un  provvedimento  emanato
dal direttore generale per la  motorizzazione  e  per  i  servizi  ai
cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione. 
  3. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  alle
stazioni di prova ATP di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 9 e 10.