Art. 11 Adeguamento delle stazioni di prova ATP gia' autorizzate 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni di prova ATP non dipendenti dall'amministrazione statale, gia' autorizzate ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti del 3 luglio 1980 e del decreto del Ministro dei trasporti del 30 aprile 1987 o, comunque, operanti e comunicate al Segretariato dell'ONU a Ginevra, devono comprovare il possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 3, 4 e 5, del presente decreto ad eccezione di quello relativo alle dimensioni minime del tunnel, di cui all'art. 4 comma 1, lettera b). 2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'attivita' della stazione di prova ATP e' sospesa con un provvedimento emanato dal direttore generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto alle stazioni di prova ATP di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10.