Art. 4 Locali, strumentazione ed attrezzature 1. Ai fini dell'esecuzione delle prove previste nell'allegato 1, appendice 2, dell'Accordo ATP, la stazione di prova ATP deve disporre di: a) locali di dimensioni idonee ad ospitare la strumentazione e le attrezzature necessarie all'esecuzione delle prove previste nell'allegato 1, appendice 2, dell'Accordo ATP conformi alle disposizioni relative alle norme sulla sicurezza sul lavoro e alle norme antincendio; b) almeno un tunnel, principale, con le seguenti dimensioni minime, riferite all'area di prova al netto dei vani tecnici per il condizionamento ambientale: larghezza ≥ 4,6 m; lunghezza ≥ 21,0 m; altezza ≥ 4,7 m; larghezza porta di accesso ≥ 3,6 m; altezza porta di accesso ≥ 4,5 m; c) almeno la strumentazione minima indicata nell'allegato 2 al presente decreto, unitamente alle modalita' d'impiego; d) idonea attrezzatura informatica, costituita da hardware e software, in grado di rilevare, acquisire, processare, elaborare e registrare in modo criptato, tutti i dati rilevati in fase di esecuzione delle prove e di predisporre la verbalizzazione delle stesse in conformita' alle previsioni dell'Accordo ATP. Tale attrezzatura dovra' essere compatibile con la piattaforma digitale in uso presso il centro Elaborazione dati dell'amministrazione, in modo da garantire l'acquisizione dei dati. 2. Eventuali tunnel, ulteriori rispetto a quello di cui al comma 1, lettera b), possono avere dimensioni piu' ridotte, ma comunque non inferiori alle seguenti: larghezza ≥ 4,0 m; lunghezza ≥ 10,0 m; altezza ≥ 4,0 m; larghezza porta di accesso ≥ 3,0 m; altezza porta di accesso ≥ 3,6 m. Tali dimensioni sono da riferirsi all'area di prova al netto dei vani tecnici per il condizionamento ambientale. 3. Ogni elemento di ciascuna strumentazione e attrezzature di cui al comma 1, lettera c) e d), e' univocamente identificato mediante apposita etichettatura. 4. Le registrazioni di ciascun elemento della strumentazione e del relativo software, che siano significative per le prove ATP effettuate oppure per le tarature eseguite, sono elettronicamente memorizzate e conservate per un periodo di almeno dieci anni.