Art. 4 
 
               Locali, strumentazione ed attrezzature 
 
  1. Ai fini dell'esecuzione delle prove  previste  nell'allegato  1,
appendice 2, dell'Accordo ATP, la stazione di prova ATP deve disporre
di: 
    a) locali di dimensioni idonee ad ospitare la strumentazione e le
attrezzature   necessarie   all'esecuzione   delle   prove   previste
nell'allegato  1,  appendice  2,  dell'Accordo  ATP   conformi   alle
disposizioni relative alle norme sulla sicurezza sul  lavoro  e  alle
norme antincendio; 
    b) almeno un  tunnel,  principale,  con  le  seguenti  dimensioni
minime, riferite all'area di prova al netto dei vani tecnici  per  il
condizionamento ambientale: 
      larghezza ≥ 4,6 m; 
      lunghezza ≥ 21,0 m; 
      altezza ≥ 4,7 m; 
      larghezza porta di accesso ≥ 3,6 m; 
      altezza porta di accesso ≥ 4,5 m; 
    c) almeno la strumentazione minima indicata  nell'allegato  2  al
presente decreto, unitamente alle modalita' d'impiego; 
    d) idonea attrezzatura  informatica,  costituita  da  hardware  e
software, in grado di rilevare, acquisire,  processare,  elaborare  e
registrare in modo  criptato,  tutti  i  dati  rilevati  in  fase  di
esecuzione delle prove e  di  predisporre  la  verbalizzazione  delle
stesse  in  conformita'  alle  previsioni  dell'Accordo   ATP.   Tale
attrezzatura dovra' essere compatibile con la piattaforma digitale in
uso presso il centro Elaborazione dati dell'amministrazione, in  modo
da garantire l'acquisizione dei dati. 
  2. Eventuali tunnel, ulteriori rispetto a quello di cui al comma 1,
lettera b), possono avere dimensioni piu' ridotte,  ma  comunque  non
inferiori alle seguenti: 
    larghezza ≥ 4,0 m; 
    lunghezza ≥ 10,0 m; 
    altezza ≥ 4,0 m; 
    larghezza porta di accesso ≥ 3,0 m; 
    altezza porta di accesso ≥ 3,6 m. 
  Tali dimensioni sono da riferirsi all'area di prova  al  netto  dei
vani tecnici per il condizionamento ambientale. 
  3. Ogni elemento di ciascuna strumentazione e attrezzature  di  cui
al comma 1, lettera c) e d), e'  univocamente  identificato  mediante
apposita etichettatura. 
  4. Le registrazioni di ciascun elemento della strumentazione e  del
relativo  software,  che  siano  significative  per  le   prove   ATP
effettuate oppure per le  tarature  eseguite,  sono  elettronicamente
memorizzate e conservate per un periodo di almeno dieci anni.