Art. 6 Responsabile tecnico 1. Il responsabile tecnico di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), deve: a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a.1) diploma di laurea in ingegneria conseguito a seguito di corso di studi di almeno cinque anni, ovvero laurea specialistica corrispondente, secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2004; a.2) laurea magistrale in ingegneria di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 luglio 2007, n. 157, Supplemento ordinario n. 155, ovvero laurea equipollente ai sensi del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 599, e successive modificazioni ed integrazioni; a.3) laurea triennale in ingegneria; b) aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'albo se non dipendente dell'impresa; c) aver svolto attivita' di direzione o progettazione presso un'impresa operante nel settore delle costruzioni di carrozzerie isotermiche, in qualita' di titolare ovvero socio o dipendente, oppure aver lavorato in una stazione di prova ATP con qualifica direzionale o di responsabile della progettazione per un periodo non inferiore a due anni se in possesso dei titoli di cui ai punti a.1) o a.2), oppure di quattro anni se in possesso del titolo di cui al punto a.3). Le suddette attivita' dovranno essere provate mediante l'esibizione di idonea documentazione. Possono essere valutate equipollenti ulteriori esperienze, almeno biennali, purche' effettuate nel settore della termo-refrigerazione con le medesime qualifiche.