Art. 6 
 
                        Responsabile tecnico 
 
  1. Il responsabile tecnico di cui all'art. 3, comma 4, lettera  a),
deve: 
    a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
      a.1) diploma di laurea in ingegneria conseguito  a  seguito  di
corso di studi di almeno cinque  anni,  ovvero  laurea  specialistica
corrispondente, secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto
interministeriale 5 maggio 2004; 
      a.2) laurea magistrale in ingegneria  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca, 16 marzo 2007,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 luglio 2007,  n.
157, Supplemento ordinario n.  155,  ovvero  laurea  equipollente  ai
sensi del decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3  novembre  1999,  n.  599,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
      a.3) laurea triennale in ingegneria; 
    b) aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione
e iscrizione all'albo se non dipendente dell'impresa; 
    c) aver svolto attivita'  di  direzione  o  progettazione  presso
un'impresa operante nel  settore  delle  costruzioni  di  carrozzerie
isotermiche, in qualita'  di  titolare  ovvero  socio  o  dipendente,
oppure aver lavorato in una  stazione  di  prova  ATP  con  qualifica
direzionale o di responsabile della progettazione per un periodo  non
inferiore a due anni se in possesso dei titoli di cui ai punti a.1) o
a.2), oppure di quattro anni se in possesso  del  titolo  di  cui  al
punto a.3). Le suddette attivita' dovranno  essere  provate  mediante
l'esibizione  di  idonea  documentazione.  Possono  essere   valutate
equipollenti   ulteriori   esperienze,   almeno   biennali,   purche'
effettuate nel settore della  termo-refrigerazione  con  le  medesime
qualifiche.