Art. 7 Presentazione dell'istanza e valutazione della documentazione prodotta 1. Il titolare della stazione di prova ATP richiede l'autorizzazione trasmettendo via PEC all'indirizzo della Direzione generale per la motorizzazione istanza redatta nelle forme e nei modi di cui all'allegato 1 e corredata degli allegati ivi previsti. 2. Il competente ufficio della Direzione generale di cui al comma 1, ricevuta l'istanza, avvia il procedimento di autorizzazione che deve essere concluso entro centoventi giorni. Qualora l'amministrazione non provveda entro tale termine, la richiesta si intende respinta. La necessita' di integrazioni documentali formali o comunque le richieste di chiarimenti, in qualsiasi forma rese, interrompono i termini del procedimento. 3. Verificata la completezza e l'idoneita' della documentazione prodotta, il competente ufficio di cui al comma 2 provvede a richiedere alla Direzione generale per la motorizzazione una visita ispettiva presso la sede della stazione di prova ATP richiedente, tenendo informata quest'ultima. 4. La visita e' espletata da una commissione ispettiva composta da due funzionari, in possesso del diploma di laurea in ingegneria, del Dipartimento per la mobilita' sostenibile, nominati dal Direttore generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione entro trenta giorni dalla data della richiesta di cui al comma 3.