Art. 7 
 
           Presentazione dell'istanza e valutazione della 
                       documentazione prodotta 
 
  1.   Il   titolare   della   stazione   di   prova   ATP   richiede
l'autorizzazione trasmettendo via PEC all'indirizzo  della  Direzione
generale per la motorizzazione istanza redatta nelle forme e nei modi
di cui all'allegato 1 e corredata degli allegati ivi previsti. 
  2. Il competente ufficio della Direzione generale di cui  al  comma
1, ricevuta l'istanza, avvia il procedimento  di  autorizzazione  che
deve   essere   concluso    entro    centoventi    giorni.    Qualora
l'amministrazione non provveda entro tale termine,  la  richiesta  si
intende respinta. La necessita' di integrazioni documentali formali o
comunque le  richieste  di  chiarimenti,  in  qualsiasi  forma  rese,
interrompono i termini del procedimento. 
  3. Verificata la completezza  e  l'idoneita'  della  documentazione
prodotta, il  competente  ufficio  di  cui  al  comma  2  provvede  a
richiedere alla Direzione generale per la motorizzazione  una  visita
ispettiva presso la sede della stazione  di  prova  ATP  richiedente,
tenendo informata quest'ultima. 
  4. La visita e' espletata da una commissione ispettiva composta  da
due funzionari, in possesso del diploma di laurea in ingegneria,  del
Dipartimento per la mobilita'  sostenibile,  nominati  dal  Direttore
generale per la motorizzazione e per i servizi ai  cittadini  e  alle
imprese in materia di trasporti e  navigazione  entro  trenta  giorni
dalla data della richiesta di cui al comma 3.