Art. 8 Visita ispettiva e conclusione del procedimento 1. La commissione ispettiva comunica, anche per il tramite dell'ufficio competente di cui all'art. 7, comma 2, alla stazione di prova ATP richiedente, il giorno e l'ora della visita ispettiva. 2. La stazione di prova mette a disposizione un mezzo di trasporto e il relativo personale per consentire le verifiche previste dalla commissione ispettiva. 3. La visita ispettiva si articola in: a) verifica dell'adeguatezza dei locali, delle strumentazioni e delle attrezzature rispetto ai criteri prescritti dall'art. 4 ed alla documentazione probatoria; b) esecuzione di almeno una prova ATP a scelta della commissione ispettiva, tra quelle previste nell'allegato 1, appendice 2, dell'Accordo ATP. Per la verifica della corretta funzionalita' dell'attivita' della stazione di prova ATP richiedente, gli esiti della prova possono essere verificati, a discrezione della commissione ispettiva, ripetendo la medesima presso una stazione di prova ATP dell'amministrazione. 4. Gli oneri delle visite ispettive e della ripetizione delle prove di cui comma 3, lettera b), sono a carico della stazione di prova ATP richiedente, ai sensi della legge n. 870/1986. 5. La commissione ispettiva, completate le operazioni di cui al comma 3, redige la relazione della visita ispettiva entro trenta giorni dalla data della stessa e la trasmette all'Ufficio competente di cui all'art. 7, comma 2, che, definito il procedimento, predispone il provvedimento di autorizzazione o di diniego dell'autorizzazione, adottato dal direttore generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione. In caso di autorizzazione, la stessa e' subordinata all'attivazione del collegamento con la piattaforma digitale in uso presso il Centro elaborazione dati dell'amministrazione, in modo da garantire l'acquisizione dei dati. 6. Ciascun provvedimento di autorizzazione di una stazione di prova ATP e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed e' comunicato al Segretariato dell'ONU a Ginevra, una volta concluse positivamente tutte le procedure previste.