Art. 8 
 
           Visita ispettiva e conclusione del procedimento 
 
  1.  La  commissione  ispettiva  comunica,  anche  per  il   tramite
dell'ufficio competente di cui all'art. 7, comma 2, alla stazione  di
prova ATP richiedente, il giorno e l'ora della visita ispettiva. 
  2. La stazione di prova mette a disposizione un mezzo di  trasporto
e il relativo personale per consentire le  verifiche  previste  dalla
commissione ispettiva. 
  3. La visita ispettiva si articola in: 
    a) verifica dell'adeguatezza dei locali, delle  strumentazioni  e
delle attrezzature rispetto ai criteri prescritti dall'art. 4 ed alla
documentazione probatoria; 
    b) esecuzione di almeno una prova ATP a scelta della  commissione
ispettiva,  tra  quelle  previste  nell'allegato  1,   appendice   2,
dell'Accordo  ATP.  Per  la  verifica  della  corretta  funzionalita'
dell'attivita' della stazione di prova  ATP  richiedente,  gli  esiti
della  prova  possono  essere   verificati,   a   discrezione   della
commissione ispettiva, ripetendo la medesima presso una  stazione  di
prova ATP dell'amministrazione. 
  4. Gli oneri delle visite ispettive e della ripetizione delle prove
di cui comma 3, lettera b), sono a carico della stazione di prova ATP
richiedente, ai sensi della legge n. 870/1986. 
  5. La commissione ispettiva, completate le  operazioni  di  cui  al
comma 3, redige la relazione  della  visita  ispettiva  entro  trenta
giorni dalla data della stessa e la trasmette all'Ufficio  competente
di cui all'art. 7, comma 2, che, definito il procedimento, predispone
il provvedimento di autorizzazione o di diniego  dell'autorizzazione,
adottato dal direttore generale per la motorizzazione e per i servizi
ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione. In
caso di autorizzazione, la stessa e' subordinata all'attivazione  del
collegamento con la piattaforma digitale  in  uso  presso  il  Centro
elaborazione  dati  dell'amministrazione,  in   modo   da   garantire
l'acquisizione dei dati. 
  6. Ciascun provvedimento di autorizzazione di una stazione di prova
ATP  e'  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti  ed  e'  comunicato  al  Segretariato
dell'ONU  a  Ginevra,  una  volta  concluse  positivamente  tutte  le
procedure previste.