Art. 9 
 
                            Comunicazioni 
 
  1. Semestralmente la stazione di prova  ATP  autorizzata  riferisce
alla Direzione generale territoriale  competente  ed  alla  Direzione
generale  per  la  motorizzazione  -  Divisione   3   -   in   merito
all'attivita' svolta. A tal fine correda la relazione con  un  quadro
statistico delle prove effettuate. 
  2. Con riferimento alla certificazione di cui all'art. 3, comma  4,
lettera b), la stazione di prova ATP  autorizzata  da'  comunicazione
alle Direzioni del comma 1: 
    a) di ogni rinnovo, allegando la nuova certificazione; 
    b) di ogni caso di sospensione, revoca o mancato rinnovo. In  tal
caso, la stazione di prova ATP autorizzata  sospende  l'attivita'  di
verbalizzazione.