Art. 9 Comunicazioni 1. Semestralmente la stazione di prova ATP autorizzata riferisce alla Direzione generale territoriale competente ed alla Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3 - in merito all'attivita' svolta. A tal fine correda la relazione con un quadro statistico delle prove effettuate. 2. Con riferimento alla certificazione di cui all'art. 3, comma 4, lettera b), la stazione di prova ATP autorizzata da' comunicazione alle Direzioni del comma 1: a) di ogni rinnovo, allegando la nuova certificazione; b) di ogni caso di sospensione, revoca o mancato rinnovo. In tal caso, la stazione di prova ATP autorizzata sospende l'attivita' di verbalizzazione.