Art. 2 Misura della contribuzione 1. Per le imprese operanti nel settore dei servizi postali di cui al precedente art. 1, la contribuzione e' fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura e' subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera. 2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2021.