Art. 2 
 
                     Misura della contribuzione 
 
  1. Per le imprese operanti nel settore dei servizi postali  di  cui
al precedente art. 1, la contribuzione  e'  fissata  in  misura  pari
all'1,5 per mille dei ricavi realizzati  dalla  vendita  dei  servizi
postali la cui fornitura e' subordinata  al  rilascio  di  licenza  o
autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5  e  6  del  decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di cui alla  voce  A1  del  conto
economico, o voce corrispondente per  i  bilanci  redatti  secondo  i
principi contabili  internazionali,  dell'ultimo  bilancio  approvato
prima dell'adozione della presente delibera. 
  2. Gli operatori non tenuti alla redazione del  bilancio  calcolano
l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi  delle  vendite  e
delle prestazioni applicando l'aliquota di cui  al  comma  precedente
alle  corrispondenti  voci  delle  scritture  contabili   o   fiscali
obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2021.