Art. 4 
 
                      Dichiarazione telematica 
 
  1. Entro il 1° marzo 2023 i soggetti di cui all'art.  1,  comma  1,
dichiarano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  i  dati
anagrafici  ed  economici   strumentali   alla   determinazione   del
contributo di cui all'art. 2, commi 1 e 2. A  tal  fine  deve  essere
utilizzato esclusivamente il modello telematico «Contributo  Agcom  -
Anno 2023» approvato con separato provvedimento assieme alle relative
istruzioni alla compilazione. 
  2. Non sono tenuti a presentare la dichiarazione i soggetti il  cui
ricavo complessivo (voce A1 del bilancio o voce equivalente) sia pari
o inferiore a euro 500.000,00. 
  3. La dichiarazione di cui al comma 1 e'  trasmessa  esclusivamente
in via telematica attraverso l'apposito portale. 
  4. La mancata o tardiva presentazione della  dichiarazione  nonche'
l'indicazione, nel modello telematico, di  dati  non  rispondenti  al
vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.  21  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.