Art. 4 Dichiarazione telematica 1. Entro il 1° marzo 2023 i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dichiarano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, commi 1 e 2. A tal fine deve essere utilizzato esclusivamente il modello telematico «Contributo Agcom - Anno 2023» approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione. 2. Non sono tenuti a presentare la dichiarazione i soggetti il cui ricavo complessivo (voce A1 del bilancio o voce equivalente) sia pari o inferiore a euro 500.000,00. 3. La dichiarazione di cui al comma 1 e' trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito portale. 4. La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione nonche' l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.