Art. 4 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Gli aiuti connessi alla garanzia rilasciata della Sezione  Sisma
2016 sono concessi nel rispetto della disciplina in tema di aiuti  di
stato ed  in  particolare  dei  regolamenti  (UE)  n.  1407/2013,  n.
1408/2013 e n. 717/2014 come aiuti «de minimis» o  nel  rispetto  dei
regolamenti (UE) n. 651/2014, n. 702/2014 e  1388/2014  che  dichiara
alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il  mercato   interno
(«regolamenti di esenzione»), in applicazione degli  articoli  107  e
108 del trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  ovvero  nel
rispetto di  altri  regimi  di  aiuto  comunicati  dalla  Commissione
europea. 
  2. Per quanto non espressamente previsto dalla  presente  ordinanza
si rinvia alle norme nazionali e di diritto dell'Unione europea,  per
quanto applicabili.