Art. 4 Disposizioni finali 1. Gli aiuti connessi alla garanzia rilasciata della Sezione Sisma 2016 sono concessi nel rispetto della disciplina in tema di aiuti di stato ed in particolare dei regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014 come aiuti «de minimis» o nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 651/2014, n. 702/2014 e 1388/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno («regolamenti di esenzione»), in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero nel rispetto di altri regimi di aiuto comunicati dalla Commissione europea. 2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si rinvia alle norme nazionali e di diritto dell'Unione europea, per quanto applicabili.