Art. 9 
 
       Utilizzo dei finanziamenti ed eleggibilita' delle spese 
 
  1. Nel corso dello svolgimento delle attivita', le  amministrazioni
partecipanti al Programma possono modificare gli importi assegnati  a
ciascuna azione con l'obbligo di comunicazione  al  Ministero,  fatto
salvo il rispetto del  massimale  finanziario  assegnato  secondo  la
procedura dell'art. 8, comma 2. 
  2. Tutti i sottoprogrammi possono essere modificati 1 volta l'anno,
a partire dal 2023 e le modifiche sono comunicate al Ministero  e  ad
Agea - Coordinamento, entro il 30 giugno di ciascun anno  antecedente
a quello oggetto di modifica. 
  3.   Nel   predisporre   i   sottoprogrammi,   le   amministrazioni
partecipanti sono tenute a formulare  previsioni  di  spesa  aderenti
alla prevedibile effettiva ed  efficace  utilizzazione,  al  fine  di
evitare sprechi di  risorse  finanziarie.  Il  Ministero  si  riserva
l'adozione di misure tese ad una piu' razionale  distribuzione  della
quota finanziaria assegnata all'Italia. 
  4.  Le  amministrazioni  partecipanti   al   Programma   comunicano
tassativamente entro il 30 aprile di ogni anno all'Organismo pagatore
competente ogni eventuale economia di spesa  o  ulteriore  fabbisogno
finanziario suddiviso per intervento e  per  azione.  Pertanto,  AGEA
Coordinamento,  sulla  base  delle   comunicazioni   ricevute   dagli
Organismi pagatori,  trasmette  al  Ministero,  entro  il  15  maggio
dell'anno  di   riferimento,   un   prospetto   sintetico   di   tali
comunicazioni al fine di consentire  una  riallocazione  efficace  ed
efficiente  delle  risorse.  Qualora,  in  sede  di   rendicontazione
finanziaria,  una  o  piu'   amministrazioni   partecipanti   abbiano
riportato  spese  superiori  al  massi-male  loro  assegnato,  AGEA -
Coordinamento,  sentito   il   Ministero,   impartisce   disposizioni
affinche'  tali  importi  siano   coperti   da   eventuali   risparmi
verificatisi presso  altre  amministrazioni,  nei  limiti  del  tetto
massimo nazionale. 
  5. Gli interventi previsti per ciascun anno sono portati a  termine
improrogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno medesimo.  Tuttavia,
affinche'  l'Organismo  pagatore  competente   possa   effettuare   i
pagamenti entro il termine del  15  ottobre,  termine  dell'esercizio
finanziario  FEAGA,  stabilito  all'art.  35  del  regolamento   (UE)
2021/2116, le azioni portate a termine entro il  31  luglio,  saranno
liquidate ai beneficiari  non  oltre  la  predetta  scadenza  del  15
ottobre mentre, le azioni espletate dal 1°  agosto  al  31  dicembre,
saranno liquidate a partire dal 16 ottobre ma non oltre il  15  marzo
dell'anno seguente. 
  6. Sono riconosciute le  spese  effettuate  a  partire  dal  giorno
successivo alla data della  comunicazione  allo  Stato  membro  della
decisione di esecuzione della Commissione UE di approvazione del PSP,
purche' tali spese non siano antecedenti alla data del 1° gennaio  di
ogni anno. Sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute  dai
beneficiari successivamente alla data di presentazione della  domanda
di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione  della  domanda
stessa.  Sono  altresi'  eleggibili  alla  contribuzione   le   spese
propedeutiche e necessarie alla realizzazione degli interventi di cui
all'art. 5,  comma  1,  sostenute  prima  della  presentazione  della
domanda, purche' successivamente alla data del  1°  gennaio  di  ogni
anno apistico.